Fonte www.albonazionalegestoriambientali.it

Pubblicate dal Comitato Nazionale dell’Albo gestori rifiuti le seguenti due circolari:

Circolare n. 6 del 29 giugno 2020 recante “Chiarimenti sull’utilizzo dei codici EER 99”
Alcune Sezioni regionali hanno richiesto al Comitato nazionale chiarimenti circa l’utilizzo, ai fini dell’iscrizione all’Albo, dei codici dell’elenco europeo dei rifiuti che terminano con le cifre 99 e che non risultano regolamentati da disposizioni normative. A tale riguardo il Comitato nazionale si è già espresso con propria circolare prot. n.661 del 19/04/2005, ribadendo che per la corretta classificazione dei rifiuti è fondamentale attenersi alla procedura descritta al punto 3 dell’introduzione all’allegato D, parte IV, decreto legislativo 152/2006, dove è chiaro che l’attribuzione dei codici dell’EER terminanti con le cifre 99 ha carattere puramente residuale.

Ciò premesso, fermo restando la responsabilità del produttore nella corretta attribuzione e descrizione del codice EER, il Comitato nazionale ha ritenuto di chiarire ulteriormente che, qualora la loro descrizione non sia stata già individuata da norme regolamentari quali il D.M. 05 febbraio 1998, relativo al recupero dei rifiuti non pericolosi, il D.M. n. 161 del 12 giugno 2002, relativo al recupero dei rifiuti pericolosi e D.M. 08 aprile 2008, relativo alla gestione dei centri di raccolta o, in via residuale, da provvedimenti rilasciati dalle competenti amministrazioni agli impianti di destinazione, le Sezioni regionali debbano procedere all’esame dei codici dell’EER che terminano con le cifre 99 alle seguenti condizioni:
1. il codice EER sia adeguatamente descritto;
2. sia presente una dichiarazione a firma del produttore del rifiuto che descriva le modalità di classificazione secondo le disposizioni della decisione n. 2014/955/Ue e del Reg. (Ue) n. 1357/2014.

Circolare n. 7 del 29 giugno 2020 recante “Chiarimenti sulla validità dei procedimenti disciplinari”
Alcune Sezioni regionali hanno chiesto al Comitato nazionale di chiarire se in sede di procedimento disciplinare le variazioni, intervenute sui soggetti di cui all’art. 10, comma 1, del DM 120/2014 in data successiva all’avvenuta contestazione degli addebiti all’iscritto, assumano rilievo ai fini dell’irrogazione della sanzione.

Il Comitato Nazionale ha chiarito che in sede di procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 21 del DM 120/2014 la Sezione regionale non deve tener conto, al fine di valutare l’applicazione e la misura delle sanzioni, delle variazioni intervenute nella posizione del soggetto iscritto o dei suoi organi a seguito di richiesta o di comunicazione successiva alla ricezione da parte di quest’ultimo della contestazione degli addebiti.

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