In data 16 giugno è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 52/2020 (clicca qui) con il quale vengono introdotte ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché la proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro.

Cassa integrazione, anche in deroga, o assegno ordinario – durata di 18 settimane
Con il D.L. n. 34/2020 i datori di lavoro potevano far ricorso ai trattamenti di integrazione salariale (cassa integrazione, anche in deroga, o assegno ordinario) a fronte dell’emergenza epidemiologica, con causale “Covid-19”, per la durata di 14 settimane per il periodo 23 febbraio – 31 agosto 2020 mentre le ulteriori 5 settimane a decorrere dal 1° settembre al 30 ottobre 2020.

Attualmente, in considerazione del nuovo D.L. n. 52/2020, i datori di lavoro che hanno interamente usufruito le precedenti n. 14 settimane (n. 9 settimane iniziali e, se interamente fruite, le ulteriori n. 5 settimane) possono invece usufruire fin da subito delle n. 4 settimane, dunque anche per periodi decorrenti antecedentemente il 1° settembre.

Integrazione salariale, nuovi termini di presentazione
Premesso che la presentazione della domanda deve avvenire entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, il D.L. n. 52/2020 prevede quanto segue:

  • il termine è spostato al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del D.L. n. 52/2020, se tale ultima data è posteriore a quella ordinaria;
  • il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020 per le domande riferite a periodi dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020;
  • in caso di domanda errata (presentata per trattamenti diversi da quelli spettanti), il datore di lavoro può presentare la domanda corretta entro 30 giorni dalla comunicazione dell’errore.

Altre novità
Tra le novità è possibile annoverare anche le proroghe dei seguenti termini:

  • dal 30 giugno al 31 luglio 2020 per le richieste di reddito di emergenza;
  • dal 15 luglio al 15 agosto per la presentazione delle istanza di regolarizzazione (sanatorie lavoro nero e immigrati irregolari).

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