Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2020 n. 73 il Dm Ministero Interno 10 marzo 2020 contenente disposizioni di prevenzione incendi per gli impianti di climatizzazione inseriti in determinate attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Il nuovo provvedimento, in vigore dal 18 giugno 2020, si applica alle attività concernenti la progettazione, la costruzione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti di climatizzazione (contenenti fluidi refrigeranti infiammabili o infiammabili e tossici) sia nuovi che quelli esistenti, ed inseriti nelle seguenti attività soggette ai controlli di prevenzione incendi: edilizia scolastica, attività ricettive turistico – alberghiere, locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo, strutture sanitarie pubbliche e private, edifici e/o locali destinati ad uffici, attività commerciali con superficie superiore a 400 mq.

Dal 18 giugno 2020 è consentito l’impiego negli impianti di climatizzazione inseriti nelle citate attività, sia nuove che quelle esistenti, dei fluidi classificati A1 o A2L secondo la norma ISO 817 “Refrigerants – designations and safety classification” o norme equivalenti, fermo restando l’obbligo della relativa progettazione, installazione, esercizio e manutenzione da effettuarsi secondo la regola dell’arte.

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