Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.132 del 23 maggio 2020 il Decreto 15 maggio 2020  recante “Approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa.”

Il Ministero dell’Interno ha sostituito nuovamente la regola tecnica di prevenzione incendi per le autorimesse; la regola tecnica si applica alle autorimesse con superficie complessiva superiore ai 300 m2. Non comporta adeguamenti per quelle che alla data di entrata in vigore:
“a) siano già in regola con almeno uno degli adempimenti previsti agli articoli 3, 4 o 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;
b) siano state progettate sulla base dei provvedimenti normativi richiamati in premessa, comprovati da atti rilasciati dalle amministrazioni competenti”.

Abrogati i decreti del Ministro dell’interno 1° febbraio 1986 e del Ministro dell’interno 22 novembre 2002.

Per le modifiche e gli ampliamenti dei locali esistenti si applica l’art. 2, commi 3 e 4 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015.

Il nuovo capitolo V.6 – autorimesse, dal 19 novembre 2020 sostituisce interamente quello previsto nel capitolo V (regola tecnica verticale) del Decreto che regolamenta le nuove norme tecniche di prevenzione incendi (2), è costituito dai punti:
V 6.1 – campo di applicazione;
V 6.2 – definizioni;
V 6.3 – classificazioni;
V 6.4 – valutazione del rischio di incendio;
V. 6.5 – strategia antincendio:
reazione al fuoco (sotto punto V.6.5.1);
resistenza al fuoco (sotto punto V.6.5.2);
compartimentazione (sotto punto V.6.5.3);
esodo (sotto punto V.6.5.4);
gestione della sicurezza antincendio (sotto punto V.6.5.5);
controllo dell’incendio (sotto punto V.6.5.6);
controllo di fumi e calore (sotto punto V.6.5.7);
sicurezza impianti tecnologici e di servizio (sotto punto V.6.5.8);
V. 6.6 – metodi:
*) scenari per la verifica della capacità portante in caso di incendio (sotto punto V.6.6.1);
V. 6.7– riferimenti.

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