Fonte ISPRA

Pubblicato dall’Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale ISPRA un documento nel quale sono riportate indicazioni in merito al corretto smaltimento dei rifiuti costituiti da mascherine, guanti e altri Dispositivi di Protezione Individuale, identificati genericamente con il termine DPI.

In particolare, per quanto riguarda i DPI prodotti durante normali attività produttive, vengono individuate le seguenti possibili alternative:
gestione come rifiuti urbani indifferenziati, se i regolamenti comunali ne permettono l’assimilazione;
gestione come rifiuti speciali: in questo caso, fermo l’obbligo a carico del produttore di individuarne l’esatta classificazione, se con ragionevole certezza risulta essere possibile escluderne la contaminazione il codice CER più corretto da utilizzare per la loro classificazione è il 15 02 03;
in casi di DPI prodotti nell’ambito di strutture sanitarie, occorre applicare le disposizioni del D.P.R. 254/2003 e la classificazione più corretta si ritiene essere quella con il codice CER 18 01 03*.

L’ISPRA nel documento ritiene che la classificazione più corretta per i DPI usati e divenuti rifiuti, prodotti da utenze del sistema produttivo i cui rifiuti non siano assimilati sulla base dei regolamenti comunali di raccolta e gestione dei rifiuti urbani, sia da ricercare nel sub capitolo 1502. Si ritiene, altresì, utile specificare che l’assegnazione del codice EER più opportuno dovrà essere effettuata dal produttore valutando la potenzialità del rischio infettivo associato ai propri rifiuti. Solo ove sia possibile, escludere, con ragionevole certezza, sulla base delle informazioni e delle evidenze disponibili il potenziale rischio infettivo, sarà possibile procedere alla identificazione del rifiuto attraverso il codice EER 15 02 03 (cioè non pericoloso).
A tal fine alcuni elementi di valutazione finalizzati all’esclusione del potenziale rischio infettivo posso essere rappresentati:
dal monitoraggio dei casi di positività al virus dei lavoratori dell’unità locale dell’impresa negli ultimi 15 giorni;
dall’utilizzo di sistemi di sterilizzazione dei rifiuti;
dalla possibilità di sviluppare, qualora effettivamente applicabili, procedure di quarantena interna dei rifiuti presso il luogo di produzione per un periodo di tempo adeguato al fine di garantire l’effettivo abbattimento della carica virale. Alcuni riferimenti bibliografici sembrano indicare che questa possa essere un’opzione attuabile.

Si ricorda che nella classificazione europea dei rifiuti sono riportati due codici che identificano “assorbenti, materiali filtranti, stracci ed indumenti protettivi”:
il 15 02 02* (assorbenti, materiali filtranti inclusi filtri dell’olio non specificati altrimenti, stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose) nel caso in cui gli stessi siano contaminati da sostanze pericolose,
il 15 02 03 (assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202) nel caso in cui non ci sia una contaminazione da sostanze pericolose.

Il produttore deve valutare se i DPI usati nella sua azienda sono o no contaminati da sostanze pericolose. (possono essere DPI contaminati da sostanze pericolose quelli utilizzati ad esempio in reparti dove si svolgono lavorazioni con alte concentrazioni di solventi, oppure con sostanze oleose). In questo caso l’azienda già secondo le proprie procedure in atto sarà abituata a gestire DPI, stracci ed indumenti come rifiuti pericolosi con EER 15 02 02*.

Non dovrebbero essere contaminati da alcuna sostanza pericolosa i DPI utilizzati solo ai fini di una prevenzione del contagio da COVID-19, a meno che tali dispositivi non siano stati usati da un soggetto positivo al Coronavirus. Tenuto conto di tutte le procedure adottate dall’azienda in forza del protocollo anti-contagio obbligatorio per la ripresa delle attività produttive, dovrebbe escludersi la possibilità che all’interno dell’azienda abbiano accesso soggetti contagiati. In questo caso quindi l’azienda può  classificare il proprio rifiuto con EER 15 02 03.

Una volta attribuito il corretto codice EER, il rifiuto dovrà essere tenuto in deposito temporaneo secondo le norme ordinarie, e si dovrà individuare il soggetto gestore al quale conferire il rifiuto e con il quale si potranno eventualmente concordare ulteriori dettagli sulle modalità di imballaggio del rifiuto ai fini del trasporto.

Al riguardo l’Istituto Superiore di Sanità con il documento del 31 marzo 2020, ha fornito alcune disposizioni con riferimento alle modalità di raccolta e smaltimento di tali rifiuti, ma solo con specifico riferimento ai rifiuti urbani provenienti da abitazioni nelle quali soggiornino soggetti per i quali sia stato accertato il contagio da Covid-19. Con riferimento alle abitazioni dei casi accertati l’ISS ha previsto che tali rifiuti vengano raccolti in maniera indifferenziata, imballati con un doppio sacco, chiusi con un laccio o del nastro adesivo, non schiacciati e manipolati.

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