Si evidenziano i seguenti provvedimenti emanati in questi giorni contenenti le ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica

1. DECRETO LEGGE N. 33 DEL 16 MAGGIO 2020, MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 16.05.2020 il decreto legge n. 33 del 16 maggio 2020. Il decreto delinea il quadro normativo nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.

Di seguito le principali novità contenute nel nuovo provvedimento:
– Spostamenti
A partire dal 18 maggio 2020, gli spostamenti delle persone all’interno del territorio della stessa regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione. Lo Stato o le Regioni, in base a quanto previsto dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.

Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti statali adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree. Tali norme varranno anche per gli spostamenti da e per l’estero, che potranno essere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali. Saranno comunque consentiti gli spostamenti tra la Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni confinanti.

È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.
La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell’autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.

Resta vietato, l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni, contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.

– Attività economiche, produttive e sociali
A partire dal 18 maggio, le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali (per il Veneto vedi Ordinananza n. 48/2020). In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti statali emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 o, nelle more di tali provvedimenti, dalle Regioni.

Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico. In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la singola regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale.

– Sanzioni
Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale (“Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”), le violazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, che prevede il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo.

Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, eventualmente da scomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

ALLEGATO TESTO DECRETO LEGGE 33 DEL 16 MAGGIO 2020

2. DPCM 17 MAGGIO 2020, MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 IN VIGORE DAL 18 MAGGIO P.V.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 17 maggio 2020, il DPCM 17 maggio 2020, recante disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID 19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Le disposizioni del decreto si applicano dalla data del 18 maggio 2020 in sostituzione di quelle del DPCM 26 aprile 2020 e sono efficaci fino al 14 giugno 2020. Si evidenziano le seguenti disposizioni:

  • cessano di avere effetto tutte le limitazioni di circolazione all’interno della regione: all’interno della stessa regione di residenza non occorrerà più  avere una ragione specifica per spostarsi (non servirà più l’autodichiarazione)
  • fino al 2 giugno p.v. sono vietati gli spostamenti (con mezzi pubblici e PRIVATI) in una regione diversa da quella in cui ci si trova; le uniche motivazioni di spostamento in una regione diversa sono: comprovate esigenze lavorative, assoluta urgenza, motivi di salute. In ogni caso, è sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione, residenza. Fino al 2 giugno p.v. sono inoltre vietati gli spostamenti da e per l’estero sia con mezzo pubblico che privato; gli unici spostamenti da e per l’estero consentiti sono per comprovate esigenze lavorative, assoluta urgenza, motivi di salute, rientro domicilio – abitazione – residenza
  • dal 3 giugno 2020, gli spostamenti da e per l’estero potranno essere limitati con ulteriori provvedimenti in relazione a specifici stati o territori tenendo conto del rischio epidemiologico; gli spostamenti tra Stato del Vaticano, Repubblica di San Marino e le regioni ad essi confinanti non sono soggetti ad alcuna limitazione (si intendono spostamenti all’interno della stessa regione)
  • confermato il divieto assoluto di mobilità per le persone sottoposte a quarantena
  • sempre garantendo il divieto di assembramento e la distanza di sicurezza di 1 metro potranno  riprendere (in luogo pubblico o aperto al pubblico) manifestazioni, eventi o spettacoli, convegni, congressi, funzioni religiose
  • fino al 31 luglio p.v. restano sospese le seguenti attività che dovranno continuare in modalità “da remoto”: attività didattiche, attività scolastiche, università, alta formazione artistica musicale e coreutica, corsi professionali, master, corsi professionali sanitari, università per anziani, corsi organizzati da enti pubblici
  • dal 15 giugno p.v. è consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative al chiuso e all’aria aperta
  • consentita la riapertura dal 25 maggio p.v. di palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati
  • sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo
  • dal 15 giugno p.v. riapriranno teatri, sale da concerto e cinema
  • per quanto riguarda gli esercizi commerciali non rileva più la tipologia di attività, ma il rispetto di protocolli o linee guida adottati dalle singole regioni o, in mancanza, a livello nazionale, quindi potranno riaprire tutte le attività commerciali! ma attenzione al rispetto delle linee guida fornite dalle regioni che si differenzieranno per tipologia di attività. Il principio cardine rimarrà sempre quello del divieto di assembramento e distanza di sicurezza. Le regioni monitoreranno con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica. Per questo motivo sarà sempre possibile introdurre misure ampliative o restrittive alle attività commerciali.

Il provvedimento contiene i seguenti allegati:

  • Allegato 1 Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo
  • Allegato 2 Protocollo con le Comunità ebraiche italiane
  • Allegato 3 Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane
  • Allegato 4 Protocollo con le Comunità ortodosse
  • Allegato 5 Protocollo con le Comunità Induista, Buddista (Unione Buddista e Soka Gakkai), Baha’i e Sikh
  • Allegato 6 Protocollo con le Comunità Islamiche
  • Allegato 7 Protocollo con la Comunità della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni
  • Allegato 8 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza covid-19
  • Allegato 9 Spettacoli dal vivo e cinema
  • Allegato 10 Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020
  • Allegato 11 Misure per gli esercizi commerciali
  • Allegato 12 Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali datato 24 aprile 2020
  • Allegato 13 Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri Allegato
  • 14 Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica
  • Allegato 15 Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico
  • Allegato 16 Misure igienico-sanitarie
  • Allegato 17 Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020

ALLEGATO TESTO DPCM 17 MAGGIO 2020

ALLEGATO TESTO ALL. DPCM 17 MAGGIO 2020

3. ORDINANZA REGIONE VENETO N. 48 DEL 17 MAGGIO 2020, MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA

Pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Veneto n. 70 del 17 maggio 2020 l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale  n. 48 del 17 maggio 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.”

Nell’Allegato 1 sono contenute le linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative; nell’allegato 2 vengono riportate le indicazioni per le strutture ricettive all’aperto (campeggi)

Di seguito le disposizioni principali dell’Ordinanza che hanno ha effetto dal 18 maggio al 2 giugno 2020:
A) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
1. È obbligatorio per chiunque si rechi fuori dell’abitazione, salvi i casi di cui al punto 2, l’uso di mascherina o di altra idonea protezione delle vie respiratorie e l’igienizzazione delle mani nonché il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro e di metri due nell’esercizio dell’attività sportiva, fatte salve le maggiori distanze eventualmente stabilite da disposizioni speciali;
2. Non è necessario l’uso di protezioni delle vie respiratorie nei seguenti casi:
a) alla guida di autoveicoli o motoveicoli, salvo gli autoveicoli aziendali in cui valgono le regole del proprio datore di lavoro, e per quelli utilizzati per il trasporto pubblico non di linea, oggetto di specifica disciplina;
b) in caso di soggetti di età inferiore ai sei anni;
c) in caso di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina;
d) in caso di soggetti che soggiornano da soli in locali non aperti al pubblico, così come previsto negli specifici protocolli e/o linee guida;
e) in caso di attività motoria e sportiva svolta in luogo isolato o nella fase di attività intensa.

B) SPOSTAMENTI PERSONALI E ATTIVITA’ INDIVIDUALI
1. è ammesso lo spostamento per qualsiasi motivo all’interno della Regione, anche a fini ludici, ricreativi e turistici, a piedi o con qualsiasi mezzo, anche di navigazione per diporto;
2. è vietato ogni assembramento tra non conviventi in proprietà pubblica e privata;
3. è ammesso l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici nel rispetto del divieto di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
4. l’attività motoria e sportiva può essere svolta anche in centri sportivi, nel rispetto delle apposite linee guida regionali, anche con utilizzo di mezzi, e in gruppo, con rispetto del distanziamento di m. 2 o, in caso di impossibilità di distanziamento in relazione al tipo di attività sportiva o, in mancanza di distanziamento, con obbligo di uso della mascherina, salvo nella fase di attività con sforzo fisico;
5. Previa comunicazione congiunta da parte dei Presidenti delle Regioni o Province Autonome tra loro confinanti ai Prefetti competenti, da pubblicare sul sito dell’Amministrazione regionale e provinciale, è ammesso lo spostamento per visite a congiunti anche al di fuori della Regione del Veneto, nei limiti della provincia o ex provincia confinante, da parte di residenti in province collocate a confine tra Veneto e altre Regioni o Province Autonome. Lo spostamento può essere limitato a singoli comuni individuati nella comunicazione congiunta di cui al precedente periodo.

C) ATTIVITA’ ECONOMICHE
a) E’ consentita la prosecuzione di tutte le attività ammesse dalla normativa statale e da proprie ordinanze fino al 17.4.2020 nel rispetto dei protocolli di cui agli allegati nn. 5, 6, 7 e 8 del DPCM 26.4.2020;
b) Dal 18 maggio 2020 è ammesso lo svolgimento delle seguenti attività nel rispetto delle linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni il 16 maggio 2020 e riprodotte nell’allegato 1) della presente ordinanza e nel rispetto delle linee guida approvate dalla Regione e riportate nell’allegato 2), secondo quanto specificamente indicato in corrispondenza di ciascuna attività:
1. ristorazione ogni tipo di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie (anche se collocati nell’ambito delle attività ricettive, all’interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali), nonché per l’attività di catering – v. linee guida di cui all’allegato 1);
2. stabilimenti balneari stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere – v. linee guida di cui all’allegato 1);
3. strutture ricettive alberghi, bed&breakfast, agriturismi e tutte le altre strutture alberghiere ed extralberghiere – v. linee guida di cui all’allegato 1);
4. rifugi alpini qualsiasi struttura montana –v. linee guida di cui all’allegato 2);
5. campeggi strutture turistiche all’aperto di qualsiasi natura (roulottes, case mobili, tende, bungalow, ecc, – v. linee guida di cui all’allegato 2);
6. servizi alla persona parrucchieri, barbieri, estetisti, tatuatori, trattamenti per animali di affezione, con esclusione di trattamenti con bagno turco, saune e attività termali – v. linee guida di cui all’allegato 1);
7. commercio al dettaglio ogni forma di vendita al pubblico al dettaglio, senza esclusione di categoria merceologica –v. linee guida di cui all’allegato 1);
8. commercio al dettaglio su aree pubbliche mercati, mercati settimanali, mercati agricoli, mercatini degli hobbisti e dell’usato, ambulanti;
9. uffici aperti al pubblico tutti gli esercizi di servizio anche professionale, compresi le agenzie di commercio ed immobiliari, quelli di istruzione non scolastica e professionale, con accesso di persone a locali chiusi, comprese le lezioni di pratica sportiva (fermo il rispetto del distanziamento di due metri o in mancanza dell’uso di mascherina e igienizzazione mani), musica, lingua, formazione culturale anche teatrale, e altre di cui al codice ateco 85.5 – v. linee guida di cui all’allegato 1);
10. autoscuole corsi abilitanti e prove pratiche effettuate dalle autoscuole (v. linee guida di cui all’allegato 1) nella parte relativa agli uffici pubblici e per le prove pratiche, con uso di mascherina, igienizzazione delle mani e disinfezione dopo ogni uso;
11. attività di produzione teatrale Attività di produzione teatrale e artistica senza presenza di pubblico –v. allegato 1), relativamente alla parte riguardante gli uffici pubblici;
12. piscine piscine pubbliche e private, anche inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive (es. pubblici esercizi, agrituristiche, camping, etc.– v. linee guida di cui all’allegato 1);
13. palestre palazzetti dello sport e palestre di soggetti pubblici e privati per pratica di attività fisiche anche con modalità a corsi (senza contatto fisico interpersonale) – v. linee guida di cui all’allegato 1);
14. impianti sportivi tutti gli impianti sportivi all’aperto con strutture al chiuso per servizi comuni quali spogliatoi, ricezione, locali attrezzi, esercitazione – v. linee guida di cui all’allegato 2);
15. manutenzione del verde Manutenzione di aree verdi da parte di soggetti pubblici e privati, professionali e non professionali –v. linee guida di cui all’allegato 1);
16. musei, archivi e biblioteche Strutture di enti locali e soggetti pubblici e privati aventi natura di musei, archivi e biblioteche –v. linee guida di cui all’allegato 1);
17. parchi zoologici e riserve naturali gestione di parchi e giardini zoologici, giardini botanici, riserve naturali e simili – v. linee guida relative alle strutture ricettive di cui all’allegato 1);
18. trasporto di persone mediante impianti a fune funivie, seggiovie e altri impianti per spostamenti in montagna – v. linee guida di cui all’allegato 2);
19. attività non specificamente indicate le attività non specificamente sospese dalla normativa statale e regionale a partire dal 18 maggio 2020 e non indicate si svolgono nel rispetto delle linee guida relative alle attività più affini e comunque nel rispetto dell’obbligo di distanziamento di un metro tra le persone e delle prescrizioni dell’allegato n. 4 del DPCM 26.4.2020;

D) ATTIVITA’ SOSPESE
Sono sospese le attività di centri termali, fatta eccezione che per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali e centri sociali, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, sale ballo anche per corsi, discoteche, parchi divertimento e assimilati;

E) ORARI E GIORNATE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E DI SERVIZIO
Al fine di consentire, nell’immediato della ripresa delle attività, un accesso ordinato agli esercizi commerciali e di servizio, possono essere modificati dal singolo operatore, previa comunicazione al comune, gli orari di apertura, senza limite di durata giornaliera e senza limitazione per le giornate festive;

F) TIROCINIO PROFESSIONALE
È ammessa la ripresa delle esperienze di tirocinio curricolare – nell’ambito dei percorsi del sistema educativo regionale – ed extracurriculare nel territorio regionale, in modalità in presenza, presso tutti i soggetti ospitanti che svolgono attività produttive nei settori non sospesi ai sensi del DPCM 22 marzo 2020 e successive modifiche, e del DPCM 26 aprile 2020.
Lo svolgimento di tirocini potrà avvenire a condizione che l’organizzazione degli spazi nei locali del soggetto ospitante sia tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate tutte le misure organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate rispetto alle specifiche attività da svolgere, avendo particolare riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità.
Nei luoghi di lavoro dovrà essere integralmente rispettato il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Virus Covid-19, negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra Governo e parti sociali, nonché altri protocolli sottoscritti per singoli ambiti di competenza e i protocolli in aggiornamento dei suddetti.

G) ATTIVITA’ SCOLASTICHE E FORMATIVO-PROFESSIONALI
1. E’ consentito agli enti pubblici, anche territoriali e locali e ai soggetti privati che erogano attività formative, la prestazione di attività formative non altrimenti esercitabili a distanza in quanto prevedono l’utilizzo di laboratori con macchinari e/o attrezzature e/o strumenti, a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione contestualizzate alle esigenze laboratoriali, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL.
2. È consentito agli enti pubblici, anche territoriali e locali e ai soggetti privati che erogano attività formative e alle Fondazioni ITS regionali, lo svolgimento sia della parte teorica che delle attività pratiche o laboratoriali degli esami finali dei corsi di formazione professionale e dei corsi di istruzione tecnica superiore, a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione contestualizzate alle esigenze laboratoriali, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, nel rispetto di protocolli di sicurezza e delle indicazioni operative definite appositamente.
3. Sono consentiti, ad integrazione del punto precedente, tra le attività formative di tipo laboratoriale, anche quelle effettuate da soggetti o enti privati quali i corsi hobbistici purché nel rispetto delle prescrizioni di cui all’allegato 5 del DPCM 26.4.2020.

H) FUNZIONI RELIGIOSE
Le funzioni religiose sono svolte nel rispetto dei protocolli stipulati con le singole confessioni;

I) CIMITERI
I riti funebri, ove non regolati dalla lettera predetta, devono avvenire con obbligo di distanziamento di un metro e utilizzo di mascherina e di guanti o altro mezzo di igienizzazione;

La violazione delle disposizioni dell’Ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19. L’accertamento compete agli organi di polizia di cui all’art. 13 della legge n. 689/81 e le sanzioni pecuniarie sono destinate al conto Iban IT 41 V 02008 02017 000100537110 causale: “Violazione ordinanze regionali Covid 19”.

ALLEGATO TESTO ORDINANZA REGIONE VENETO N. 48 DEL 17 MAGGIO 2020
ALLEGATO TESTO ALL. 1 ORDINANZA
ALLEGATO TESTO ALL.2 ORDINANZA

Scarica circolare in pdf.