Fonte www.fgas.it

Pubblicata la circolare del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare che chiarisce gli aspetti applicativi di quanto previsto dall’articolo 103, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dalla legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020, nel campo delle certificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 146/2018 sui gas fluorurati a effetto serra.

La circolare chiarisce che, i certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese ai sensi degli articoli 7 e 8 del D.P.R. n. 146/2018, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Al fine di rendere valida l’estensione delle certificazioni, gli Organismi di certificazione accreditati e designati provvederanno, previo accesso alla loro pagina riservata del Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate www.fgas.it , per i certificati da loro rilasciati, dichiarati validi (ad eccezione di quelli sospesi e/o revocati) e in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 (compresi), ad estendere la validità di detti certificati sino al 31 luglio 2020.

In ogni caso, tale validità sarà estesa di 90 giorni a partire dalla data di cessazione dello stato d’emergenza, secondo quanto previsto dall’articolo 103, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come convertito dalla legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020.

Unioncamere, tramite il gestore dell’infrastruttura telematica del Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate, ha messo a disposizione gli strumenti telematici che consentono agli organismi di trasmettere la comunicazione.

A seguito di questa comunicazione, che avrà immediata efficacia, le persone fisiche e le imprese iscritte al Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate di cui all’ articolo 15 del D.P.R. n. 146/2018 in possesso di un certificato in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 resteranno visibili nella Sezione C Sezione delle Persone e delle Imprese Certificate del citato Registro.

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