Pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 16 alla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.110 del 29-04-2020 la Legge24 aprile 2020, n. 27  contenente la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi”. 

Si segnala che nella conversione in legge del decreto legge 18/2020 “Cura Italia”:

viene modificato l’art. 103 prevedendo la proroga della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ad oggi lo stato di emergenza è dichiarato fino al 31 luglio 2020). Tale norma riguarda tutte le autorizzazioni ambientali comunque denominate.

viene confermato l’art. 113 che proroga al 30 giugno p.v. le scadenze:

  • presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD)
  • comunicazione annuale dei dati relativi all’immissione sul mercato (anno 2019) di pile e accumulatori, nonché dei dati relativi alla raccolta e riciclaggio degli stessi
  • comunicazione relativa ai Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), trattati nell’anno 2019
    versamento annuale di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

viene infine introdotto il nuovo art. 113-bis, che consente il deposito temporaneo fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a diciotto mesi, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi. Quindi secondo l’art. 113-bis il deposito temporaneo dei rifiuti è consentito fino ad un quantitativo massimo di 60 metri cubi  (anziché 30 metri cubi ) di cui al massimo 20 metri cubi  (anziché 10 metri cubi ) di rifiuti pericolosi mentre il limite temporale massimo può estendersi fino a 18 mesi. (anziché un anno).

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