Si evidenziano alle Aziende associate i seguenti aggiornamenti in merito alla Fase 2 dell’emergenza COVID 19:

1. CHIARIMENTI FASE 2: FAQ SITO GOVERNO E CIRCOLARE MINISTERO INTERNO AI PREFETTI
Pubblicate sul sito de Governo le FAQ contenenti chiarimenti su spostamenti, congiunti, negozi, ristorazione, attività produttive, cantieri, allevamento, pesca e Università.
In particolare viene confermato che dal 4 maggio 2020 riprendono diverse attività produttive industriali con la ripartenza del settore manifatturiero e delle costruzioni, insieme al commercio all’ingrosso delle relative filiere.
Nel dettaglio risultano pertanto consentite tutte le attività indicate nell’allegato 3 del DPCM 26 aprile 2020, tra le quali, rispetto al DPCM del 10 aprile 2020, risultano ora ricomprese anche quelle relative al settore del tessile, della moda, dell’auto, dell’industria estrattiva, della fabbricazione di mobili.

L’elenco del DPCM deve considerarsi esaustiva, nel senso che non è più prevista la comunicazione al prefetto per proseguire le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico, nonché le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere produttive.

Le imprese le cui attività non sono sospese dovranno comunque rispettare i contenuti dei protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro (Allegato 6), nei cantieri (Allegato 7), nel settore del trasporto e della logistica (Allegato 8), espressamente indicati all’articolo 2, comma 6, del DPCM 26 aprile 2020 e a quest’ultimo allegati. La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
2020.

Link FAQ aggiornate 4 maggio 2020

Inoltre il Ministero dell’Interno ha inviata una circolare prot. 15350/117 del 2 maggio c.a., ai Prefetti sulle misure della fase 2, con l’obiettivo di trovare un punto di equilibrio tra la salvaguardia primaria della salute pubblica e l’esigenza di contenere l’impatto delle restrizioni sulla vita dei cittadini, tra il sostegno al riavvio del sistema economico produttivo e la sicurezza dei lavoratori.

Link circolare ai prefetti

2. MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE VERSIONE 3 MAGGIO
E’ stato inoltre aggiornato il modulo autocertificazione per spostamenti.

Il Governo conferma che sono consentiti gli spostamenti per incontrare esclusivamente i propri congiunti, che devono considerarsi tra gli spostamenti giustificati per necessità. E’ comunque fortemente raccomandato limitare al massimo gli incontri con persone non conviventi, poiché questo aumenta il rischio di contagio. In occasione di questi incontri devono essere rispettati: il divieto di assembramento, il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l’obbligo di usare le mascherine per la protezione delle vie respiratorie.

L’ambito cui può riferirsi la dizione “congiunti” ex art. 1 comma 1 lettera a) del DPCM 26 aprile 2020 può indirettamente ricavarsi, sistematicamente, dalle norme sulla parentela e affinità, nonché dalla giurisprudenza in tema di responsabilità civile.
Alla luce di questi riferimenti, deve ritenersi che i “congiunti” cui fa riferimento il DPCM ricomprendano: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge).

Link autocertificazione

3. ORDINANZE E CIRCOLARI REGIONE VENETO
Infine sono state pubblicate le Ordinanze del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 44 e 45 del 3 maggio 2020 e aggiornata la Circolare della Regione Veneto con le indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari come segue:

A) ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 44 del 03 maggio 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni”.
Alla luce dell’esperienza maturata e dei dati epidemiologici e sanitari raccolti, vengono adottate misure di adeguamento delle restrizioni disposte con precedenti provvedimenti.

Si evidenzia in particolare che nel territorio regionale le visite a congiunti sono ammesse se riguardanti il coniuge, il partner convivente, il partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge).
Viene confermato che il distanziamento non si applica tra persone conviventi.

In tutti i casi di uscita dalla proprietà privata, è obbligatorio l’utilizzo di mascherina, o altro strumento di copertura di naso e bocca, e di guanti, o di liquido igienizzante. Non sono soggetti all’obbligo di utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di  disabilità. Per coloro che svolgono attività motoria intensa non è obbligatorio l’uso di mascherina o copertura durante l’attività fisica intensa, salvo l’obbligo di utilizzo alla fine dell’attività stessa.

Per quanto riguarda l’uso di veicoli privati con passeggeri a fini lavorativi diversi dal trasporto pubblico, è soggetto alle misure valide per l’ambiente di lavoro dell’azienda interessata; l’uso di veicoli privati con passeggeri non conviventi avviene garantendo il distanziamento delle persone di almeno un metro o l’uso di mascherine o altra idonea copertura di naso o bocca e uso di liquido igienizzante.

Per quanto concerne le misure precauzionali negli ambienti di lavoro, si applicano le disposizioni di cui agli allegati nn. 2, 3 e 4 dell’Ordinanza.

Link Ordinanza n. 44

B) ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 45 del 03 maggio 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. DPCM del 26 aprile 2020. Disposizioni attuative e rimodulazione di fase 2 del trasporto pubblico locale su ferro, acqua e gomma e per il trasporto non di linea taxi e noleggio con conducente e per i servizi atipici”.

Con la presente ordinanza si dettano disposizioni attuative e di rimodulazione di fase 2 in relazione al trasporto pubblico locale su ferro, acqua e gomma e per il trasporto non di linea taxi e noleggio con conducente e per i servizi atipici, nel rispetto degli allegati 8 e 9 del DPCM 26 aprile 2020 e della circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020.

Link Ordinanza n. 45

C) CIRCOLARE REGIONE VENETO “Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 – Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari – Manuale per la riapertura delle attività produttive”Versione 11 del 29.04.2020

Aggiornamento rispetto alla precedente versione: La presente versione del documento è stata radicalmente rivista dal punto di vista dell’impaginazione e dell’organizzazione dei contenuti. Le indicazioni operative, in larga misura sovrapponibili alle precedenti versioni, sono state riorganizzate in 10 punti chiave, aggiornate alla luce delle nuove previsioni di livello nazionale e integrate con le osservazioni formulate dalle parti sociali a livello regionale, qualora non incompatibili con le misure adottate a livello nazionale

Si sottolinea in particolare l’indicazione “Individuazione di un referente unico (“COVID Manager”). Viene chiarito che non si tratta di un’ulteriore figura da eleggere/nominare ma di un referente unico che può essere individuato tra i soggetti componenti la rete aziendale.
Infatti viene ribadito che “anche per l’attuazione delle misure di prevenzione dal contagio da SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro rimangono confermati ruoli e responsabilità previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” e poi si precisa che “per ogni azienda potrà essere individuato dal datore di lavoro un referente unico (“COVID Manager”), con funzioni di coordinatore per l’attuazione delle misure di prevenzione e controllo e con funzioni di punto di contatto per le strutture del Sistema Sanitario Regionale. Tale referente deve essere individuato tra i soggetti componenti la rete aziendale della prevenzione ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, verosimilmente nella figura del Datore di Lavoro stesso (soprattutto per le micro- e piccole aziende) o del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), o comunque tra i soggetti aventi poteri organizzativi e direzionali. Rimane confermata in capo a dirigenti e preposti di ciascuna organizzazione aziendale, in sinergia con il comitato previsto dal protocollo nazionale di regolamentazione, la vigilanza e la sorveglianza dell’attuazione delle misure di prevenzione, sulla base dei compiti e delle attribuzioni di ciascuno come ripartiti dal datore di lavoro. Si precisa che per i settori dotati di Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali (RLST), quali l’artigianato, la verifica dell’attuazione avverrà in base alle procedure previste dai rispettivi comitati paritetici di riferimento.

Link alla Circolare

Scarica la circolare in pdf.