Entro il 30 aprile le imprese che svolgono attività di recupero di rifiuti in regime semplificato dovrebbero versare alla Provincia competente i diritti annuali per l’iscrizione nell’apposito registro; in caso di mancato versamento viene sospesa l’iscrizione al registro provinciale.

La suddetta scadenza non risulta tra le proroghe previste dall’ art. 113 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18 (Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti ).

Segnaliamo che Confimi si è attivata per ottenere l’inserimento nel decreto legge cd.”DL Aprile” di una disposizione contenente le proroghe ambientali non ricomprese nel DL Cura Italia, tra le quali anche quella in oggetto.

Il diritto annuale di iscrizione è determinato in relazione alla quantità annua di rifiuti recuperabili nell’impianto secondo la seguente tabella:

classe di attività

quantità annua di rifiuti recuperati

importi

classe 1

>200.000 tonn.

774,69

classe 2

>60.000 tonn. e <200.000 tonn

490,63

classe 3

>15.000 tonn. e <60.000 tonn.

387,34

classe 4

>6.000 tonn. e <15.000 tonn.

258,23

classe 5

>3.000 tonn. e <6.000 tonn.

103,29

classe 6

< 3.000 tonnellate

51,65