Fonte Ecocerved

Lunedì 6 aprile c.a. sono state rilasciate agli utenti alcune nuove funzionalità della Banca dati F-gas.

Per quanto riguarda la comunicazione degli interventi:

1) F-gas rigenerati: è possibile indicare fornitori di F-Gas rigenerati localizzati in altri paesi della UE;
2) Nel caso di utilizzo di F-Gas riciclati (per la cui definizione si rimanda al Regolamento 517/2014), la procedura attualmente prevede la sola possibilità di indicare l’impianto che ha fornito F-Gas riciclato all’impresa certificata. La nuova versione consente di indicare se l’F-Gas è stato riciclato dalla stessa impresa certificata che svolge l’intervento, specificando se viene utilizzato nella stessa apparecchiatura dalla quale è stato recuperato o in altre. In entrambi i casi viene richiesto di indicare produttore e modello dell’apparecchiatura usata per riciclare il gas;
3) Per le apparecchiature con più circuiti, la procedura consentiva di indicare il carico massimo riferito solo all’apparecchiatura senza poter specificare la tipologia di gas ed il quantitativo per singolo circuito. Nella nuova versione, dal menu Inserimento manuale, l’utente potrà indicare il carico massimo riferito al singolo circuito sia per le nuove apparecchiature nonché integrare le informazioni relative alle apparecchiature già presenti in Banca Dati. L’informazione del carico massimo riferito al circuito è obbligatoria in caso di installazione.

Per gli utenti che utilizzano l’inserimento massivo dei dati attraverso un file XML, è disponibile una nuova versione del file .xsd dove sono state recepite le novità sopra elencate. È comunque garantita la compatibilità dei file XML generati con schemi precedenti.

Inoltre, come previsto dall’articolo 16 c. 10 del DPR 146/2018 gli operatori, accedendo all’area riservata della Banca Dati F-gas Operatori, possono scaricare un attestato contenente le informazioni relative ad ogni apparecchiatura (peraltro già presenti nel rapporto di intervento ricevuto dal manutentore e consultabili attraverso la Banca Dati). Per l’ottenimento dell’attestato è previsto il versamento di un diritto di segreteria, come previsto dall’articolo 20 c.3 del DPR citato.