Segnaliamo che, vista l’emergenza da COVID19 e la necessità di prodotti igienizzanti, l’Agenzia Dogane e Monopoli, con la direttiva 95971 del 19 marzo 2020, ha emesso alcune disposizioni, valide per l’intera durata dell’emergenza, volte a contrastare la criticità di approvvigionamento di alcool etilico per la produzione di prodotti sia disinfettanti che igienizzanti. L’alcool destinato a produzione di questi prodotti è esente da accise, come da D.lgs. 504/95, articolo 27, comma 3, lettera b).

In particolare:

  • sono state autorizzate nuove formule di denaturazione per alcool destinato alla fabbricazione di prodotti igienizzanti, basate su sostanze denaturanti abbondantemente disponibili sul mercato nazionale;
  • è stata prevista la possibilità per i fabbricanti di prodotti igienizzanti di sostituire tali sostanze nelle formule in precedenza autorizzate, al posto di altri denaturanti attualmente non disponibili per via dell’emergenza in atto;
  • è stata definita la procedura per consentire la produzione, senza pagamento dell’accisa, dei disinfettanti ai fabbricanti professionali (ad esempio: farmacie, laboratori, centri di ricerca, ecc) che richiedono per la prima volta l’autorizzazione all’impiego dell’alcol denaturato in uso esente solo per le necessità contingenti legate al periodo emergenziale;
  • è introdotta la facoltà di effettuare denaturazioni straordinarie dell’alcol etilico anche presso distillerie di produzione non munite di opifici dedicati; la distilleria dovrà procurare gli adeguati denaturanti, fare comunicazione all’Ufficio delle dogane locale competente e adempiere ai propri obblighi fiscali;
  • è stato ammesso l’impiego dell’alcole denaturato con eurodenaturante (che utilizza alcool ispropilico, metiletichetone, denatonio benzoato). Questo tipo di alcol denaturato è quello ordinariamente reperibile dal consumatore presso ad esempio i supermercati.

Sottolineiamo che in Italia l’impiego di alcool etilico denaturato nella produzione di prodotti cosmetici è regolato dall’articolo 2 del decreto 524/1996. Al comma 2, in particolare, vengono descritti i metodi e le sostanze con cui denaturare l’alcool per questi usi. In situazioni ordinarie è escluso l’utilizzo di alcool con la miscela “denaturante generale”.

Ricordiamo che rimane la necessità, anche per chi si configura come utilizzatore occasionale in questo periodo di emergenza, di sottomettere l’Istanza all’ufficio delle dogane territorialmente competente. L’Ufficio delle Dogane, una volta ricevuta l’istanza, rilascia l’autorizzazione all’impiego di alcool per il solo uso (occasionale) in prodotti con funzione igienizzante.

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