Si evidenzia che la Regione Veneto con le due recenti ordinanze n. 37 del 3 aprile 2020 e 38 del 6 aprile 2020 ha prorogato al 13 aprile p.v. le misure contenute nel precedente provvedimento n. 33 e ha inserito ulteriori restrizioni riguardanti i seguenti punti:

– attività di commercio di generi alimentari nella forma del mercato all’aperto o al chiuso;
– divieto di vendita di prodotti florovivaistici, garden e simili, salvo l’attività di consegna a domicilio;
– obbligo di utilizzo di mascherine e guanti per clienti ed operatori degli esercizi commerciali in attività, anche all’aperto;
– l’attività di manutenzione del verde è ammessa su aree pubbliche e private
– possibilità del commercio al dettaglio di articoli di cancelleria all’interno degli esercizi commerciali regolarmente aperti in base alle disposizioni in materia di contrasto dell’emergenza Covid 19 nei quali era già svolta al momento della dichiarazione dello stato di emergenza;
– sono consentite le opere collegate a stati di emergenza di protezione civile in essere (si tratta di attività di competenza delle imprese di costruzione, con particolare riferimento a quelle impegnate nell’esecuzione di opere idrauliche codice ATECO 42.91 e di consolidamento terreni codice ATECO 43.99)

Le attività suddette ammesse in base alle presenti ordinanze devono svolgersi rispettando rigorosamente il distanziamento sociale e ogni misura volta alla prevenzione del contagio.

Si ricordano brevemente le altre misure di distanziamento sociale nella vita quotidiana delle persone (uso della bicicletta negli spostamenti consentiti; limitazione spaziale delle attività motorie e delle uscite con animali da compagnia) e nelle attività commerciali non sospese (accesso agli esercizi aperti da parte di un solo componente del nucleo familiare; obbligo di chiusura domenicale e festiva, inclusa la giornata del 13 aprile).

Allegata ordinanza n. 37/2020
Allegata ordinanza n. 38/2020