1. DM 25 MARZO 2020, NUOVO ELENCO ATTIVITA’ NON SOSPESE, NUOVO TERMINE 28 MARZO P.V.

Si trasmette in allegato il DM che modifica i i codici Ateco contenuti nell’allegato 1 del DPCM dello scorso 22 marzo.

L’elenco dei codici di cui all’allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020 è sostituito dall’allegato 1 del presente decreto.

Per le attività di seguito elencate si applicano le seguenti ulteriori prescrizioni:
a) le “Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)” (codice ATECO 78.2) sono consentite nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale;
b) le “Attività dei call center” (codice ATECO 82.20.00) sono consentite limitatamente alla attività di “call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatica delle chiamate, tramite integrazione computer-telefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi simili in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami” e, comunque, nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale;
c) le “Attività e altri servizi di sostegno alle imprese” (codice ATECO 82.99.99) sono consentite limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti.

Le aziende che saranno tenute a chiudere la propria attività avranno tempo fino al 28 marzo compreso per completare le attività necessarie alla sospensione, inclusa la spedizione della merce in giacenza.

Allegato DM 25 marzo 2020
Allegato DPCM 22 marzo 2020

2. DICHIARAZIONE SPOSTAMENTI

Si allega un fac simile, da adattare alla specifica realtà aziendale, di dichiarazione per spostamenti a nome della azienda che incarica il lavoratore e/o enti terzi di raggiungere la propria sede. Il modello una volta firmato dovrà essere consegnato al lavoratore o alla persona terza che dovrà mostrarlo alle autorità insieme alla auto dichiarazione.

Il modello prevede più casistiche da selezionare secondo le proprie specifiche esigenze, sia per le attività inserite nel nuovo allegato 1 del DM 25/03/2020 che modifica l’allegato 1 del del DPCM del 22/03/2020, sia per attività ex art. 1 comma 1 lettera d) e g) del DPCM 22/03/2020, sia per attività chiuse.

Il facsimile di dichiarazione non sostituisce l’autodichiarazione (redatta secondo il modello ministeriale) che il singolo lavoratore deve firmare e mostrare al controllo delle autorità.

Allegato facsimile dichiarazione spostamenti
Allegato modulo autodichiarazione ministeriale

3. CONTROLLI SU AUTODICHIARAZIONI DI SPOSTAMENTO PER ACCERTATI MOTIVI DI LAVORO

Si segnala che qualora nella propria autodichiarazione ministeriale per spostamento sia indicato “per motivi di lavoro” le Autorità competenti potranno chiedere all’azienda del lavoratore di confermare che lo spostamento del lavoratore fermato fosse dovuto effettivamente per motivi di lavoro.

Le aziende interessate, solo a seguito di una formale richiesta da parte degli Organi di Controllo, dovranno inviare una loro dichiarazione tramite cui confermare o meno che il lavoratore oggetto del controllo fosse in movimento per comprovati motivi di lavoro.
Si allega facsimile di lettera da adattare alla specifica realtà aziendale da utilizzare in caso di richiesta di conferma da parte delle autorità competenti.

Allegato facsimile dichiarazione Organi di Controllo.

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