Fonte: Ministero del Lavoro

Disponibile sul sito del Ministero del Lavoro l’interpello n. 1 del 23 gennaio 2020 recante “Interpello ai sensi dell’articolo 12 del D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni in merito all’applicazione della sanzione prevista per la violazione dell’art. 71 comma 7 e art. 73 comma 4 del D.lgs. 81/08”.

L’art. 71, comma 7, lettera a) del D.Lgs. 81/08 sancisce che qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati.
Tale formazione, in relazione a quanto disposto dall’art. 73, comma 4, per le attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari, ha caratteristiche tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.
Visto quanto previsto dall’art. 69, comma 1, lett. e) del Testo Unico, quindi, anche il datore di lavoro che utilizza le attrezzature di cui al comma 4 dell’art. 73 è considerato operatore e in quanto tale deve essere formato e abilitato al loro utilizzo.

Ciò premesso viene chiesto se in caso di omessa abilitazione del datore di lavoro all’utilizzo di attrezzature di cui all’art. 73 comma 4 debba essere ascritta allo stesso la sanzione prevista (ex art. 87 – comma 2, lettera c), del D. Lgs. 81/08) in relazione ai rischi che come un qualsiasi altro lavoratore potrebbe indurre ai terzi.

In risposta il Ministero del Lavoro ricorda che sono previste sanzioni penali a carico del datore di  lavoro e del dirigente unicamente nel caso in cui gli stessi abbiano incaricato all’uso di attrezzature di lavoro, che richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari, lavoratori che non abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati.
Inoltre in base al D.Lgs. 151/2015 è vietato l’utilizzo di qualsiasi attrezzatura di lavoro, per la quale sia prevista una specifica abilitazione, da parte di qualsiasi “operatore”, compreso il datore di lavoro che ne sia privo.

Tuttavia, fatta salva l’applicazione alle singole fattispecie concrete di diverse disposizioni sanzionatorie previste dalla normativa vigente, la Commissione ritiene le relative sanzioni non possono essere applicate qualora tali attrezzature  siano utilizzate dal datore di lavoro.

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