Apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta, Reg. 2019/2018
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea n. 315 serie L del 5.12.2019 il Regolamento UE 11 marzo 2019 n. 2018 che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta.

Con tale provvedimento, in vigore dal 25.12.19, la Commissione europea ha previsto le nuove classi di efficienza energetica e il nuovo formato di etichette che, dal 1° marzo 2021, devono essere utilizzate per l’immissione sul mercato degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta. Dal 1° marzo 2021 i prodotti in questione, devono essere anche registrati nella banca dati europea prodotti – EPREL.

Sono soggette ai requisiti di etichettatura e di fornitura delle informazioni di prodotto supplementari, gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta alimentati da rete elettrica, compresi gli apparecchi venduti per la refrigerazione di prodotti non alimentari.
Son invece esclusi: gli apparecchi refrigerati con funzione di vendita diretta alimentati solo da fonti di energia non elettrica; gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta che non operano con un ciclo di refrigerazione a compressione di vapore; i componenti remoti a cui un armadio con sistema remoto deve essere collegato per poter funzionare, ad esempio unità di condensazione, compressori o unità di condensazione ad acqua; gli apparecchi di refrigerazione per la trasformazione alimentare con funzione di vendita diretta; gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta specificamente collaudati e approvati per la conservazione di medicinali o campioni scientifici; gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta per la vendita e l’esposizione di alimenti vivi, come gli apparecchi di refrigerazione per la vendita e l’esposizione di pesci e molluschi vivi, gli acquari e le vasche d’acqua refrigerati; le saladette; i banchi orizzontali a servizio assistito con area integrata per la conservazione, progettati per funzionare alle temperature di esercizio per la refrigerazione; gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta privi di sistema di raffreddamento integrato, che funzionano canalizzando l’aria fredda prodotta da un’unità esterna di raffreddamento dell’aria. Sono esclusi gli armadi con sistema remoto e i distributori automatici refrigerati della categoria 6; gli armadi d’angolo; i distributori automatici progettati per funzionare alle temperature di esercizio per il congelamento; i banchi a servizio assistito per il pesce con ghiaccio in scaglie; gli armadi refrigerati professionali, abbattitori, unità di condensazione e chiller di processo; i frigoriferi cantina e minibar.

Apparecchi di refrigerazione per uso domestico, Reg. 2019/2016
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea n. 315 serie L del 5.12.2019 il Regolamento UE 11 marzo 2019 n. 2016 che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione

Con tale provvedimento, in vigore dal 5.12.2019, la Commissione europea ha previsto le nuove classi di efficienza energetica e il nuovo formato di etichette che, dal 1° novembre 2020, devono essere utilizzate per l’immissione sul mercato degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico. Dal 1° novembre 2020 i prodotti in questione, devono essere anche registrati nella banca dati europea prodotti – EPREL

Le misure transitorie prevedono che, dal 25.12.2019 e fino al 28.02.2021, la scheda del prodotto prevista dalla precedente normativa, possa essere messa a disposizione nella banca dati europea apparecchi – EPREL, anziché essere presentata al distributore in formato stampa (salvo che non ne faccia specifica richiesta), la cui applicazione decorre a partire dal 25.12.2019.

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