Si segnala un opuscolo reso disponibile dall’ATS Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo con il patrocinio tra le altre di Confimi Apindustria Bergamo dal titolo “Salute e sicurezza dei lavoratori somministrati – proposta di buone prassi per agenzie e imprese utilizzatrici”.

Questa pubblicazione nasce dall’esigenza di facilitare le imprese utilizzatrici e le agenzie per il lavoro nell’applicazione della legislazione in tema di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori somministrati.

Il presente manuale, pur non costituendo una trattazione esaustiva della materia, propone alcune semplici soluzioni a criticità rimaste irrisolte, con l’ambizione di fornire spunti utili per la semplificazione dell’attuale impianto legislativo. La presente pubblicazione non ha inteso affrontare argomenti di natura giuslavoristica e/o sindacale, bensì fornire uno strumento gestionale utilizzabile quotidianamente dagli operatori di settore.

Si riporta un estratto della Premessa contenente un riepilogo della normativa vigente e si rimanda alla lettura del testo integrale (vedi allegato)

INQUADRAMENTO GIURIDICO DELLA FIGURA DEL LAVORATORE SOMMINISTRATO ALLA LUCE DEL D.LGS.81/08 E S.M.I.
L’art. 30 del D.Lgs. n. 81/2015 (altrimenti noto come “codice dei contratti di lavoro”) reca la seguente definizione: “il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un’agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore”.

Attesa la trilateralità del rapporto (agenzia di somministrazione-lavoratore-utilizzatore) e la flessibilità funzionale propria dell’esternalizzazione interna all’organizzazione aziendale insita nel peculiare assetto dell’affitto di manodopera, unitamente alla tendenziale temporaneità della missione e alla particolare condizione di alienità organizzativa del prestatore, la somministrazione di lavoro, altrimenti nota come lavoro interinale, esprime la tipologia contrattuale lavoristica paradigmatica alla quale si rivolge il legislatore europeo con la direttiva 91/383/CEE.

Infatti, partendo dalla considerazione che, a fronte di studi e ricerche, i lavoratori aventi un rapporto di lavoro a durata determinata o un rapporto di lavoro interinale risultano esposti a rischi di infortuni sul lavoro e di malattie professionali maggiori rispetto agli altri lavoratori e che l’esistenza dei suddetti rischi supplementari è connessa con le peculiari modalità con cui i prestatori vengono inseriti nell’impresa, tale direttiva impone una speciale normativa complementare volta a promuovere il miglioramento della sicurezza e salute durante l’esecuzione di questa peculiare modalità di lavoro, in particolare per quanto concerne l’informazione, la formazione e la sorveglianza medica.

Il recepimento dei principi di cui alla citata direttiva da parte dell’ordinamento giuridico italiano, a partire dall’avvento, nel 1997, della l. n. 196 che introdusse il contratto di fornitura di lavoro temporaneo, è andato, non senza riluttanze1, di pari passo con l’evoluzione della disciplina normativa in materia di somministrazione di lavoro, la quale, passando per il comma 5 dell’art. 20 del D.Lgs. n. 276/2003 (letto in combinazione con l’art. 3, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008, ossia del TUSIC), è oggi approdata al comma 4 dell’art. 35 del D.Lgs. n. 81/2015.

LA SALUTE E SICUREZZA NELLA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO: VINCOLI E LIMITI DI STIPULABILITÀ E RIPARTIZIONE DEGLI OBBLIGHI
In forza di tale comma, “il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore. L’utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti”.

Posta la contestuale abrogazione del citato art. 3, comma 5, del TUSIC da parte dell’art. 55, lett. e) del D.Lgs. n. 81/2015, la disciplina che regola la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori somministrati deve, dunque, unicamente rinvenirsi nel precetto sopra riprodotto.

Prima, però, di affrontarne analiticamente il contenuto, merita di essere ricordato che, in base all’art. 32, lett. d) del medesimo provvedimento, la mancata valutazione dei rischi lavorativi (da intendersi specifica, in relazione alle mansioni oggetto della missione2) costituisce una delle ipotesi di non stipulabilità del contratto di somministrazione di lavoro (siccome vietato) per la quale è prevista, su richiesta del lavoratore, la costituzione giudiziale di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore, con effetto dall’inizio della somministrazione e ciò in quanto da qualificarsi come irregolare (art. 38, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015).

Allo stesso tempo e in evidente connessione con quanto sopra appena richiamato, è altrettanto doveroso sottolineare che in base al comma 1, lett. c) dell’art. 33 del richiamato decreto, il contratto di somministrazione di lavoro deve essere stipulato in forma scritta e, fra i diversi elementi, deve contenere anche “l’indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate” (sui quali verterà anche l’informazione e la formazione da fornire ai prestatori). L’indicazione di tale elemento, non dovrà, dunque, essere generica, bensì dettagliata e ciò in quanto esprime e completa il precetto che vieta la stipulazione del contratto agli utilizzatori che non abbiano effettuato la specifica valutazione dei rischi lavorativi connessi alla mansione oggetto della missione.

1 Si veda, ad esempio, la scelta di utilizzare, prima, la facoltà di vietare il ricorso a lavoratori che hanno un rapporto di lavoro interinale (o temporaneo) per talune attività “particolarmente pericolose per la loro sicurezza o salute secondo la definizione della legislazione nazionale ed in particolare per taluni lavori che formano oggetto di una sorveglianza medica speciale definita dalla legislazione nazionale”, prevista dall’art. 5, comma 1, della direttiva 91/383/CEE (divieto o restrizione ribadito in termini generali anche dall’art. 4, comma 1, della direttiva 2008/104/CE relativa al lavoro tramite agenzia interinale), con la previsione di cui all’art. 1, comma 4, lett. f ) della l. n. 196/1997 che vietava la fornitura di lavoro temporaneo “per le lavorazioni che richiedono sorveglianza medica speciale e per lavori particolarmente pericolosi individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge” (d.m. lav. 31 maggio 1999, abrogato implicitamente dal d.lgs. n. 276/2003), stabilendo, poi, soltanto che “nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro temporaneo richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l’impresa utilizzatrice ne informa il lavoratore conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni” (art. 23, comma 4, d.lgs. n. 276/2003); previsione oggi del tutto scomparsa.

2 In ottemperanza all’obbligo di valutazione dei rischi connessi alla tipologia contrattuale attraverso la quale viene resa la prestazione di lavoro di cui all’art. 28, comma 1, TUSIC.

Ciò premesso, la lettura attenta del comma 4 dell’art. 35 evidenzia chiaramente la scelta del legislatore di ripartire i fondamentali obblighi di sicurezza e salute (e con essi i relativi costi e le relative incombenze burocratico-organizzative) in modo (solo astrattamente) ragionevole, fra agenzia di somministrazione e utilizzatore.

GLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE
Alla prima spetta l’adempimento dell’obbligo di informazione dei lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive, unitamente a quello di formazione e di addestramento all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale essi vengono assunti; al secondo, posta la volutamente ampia proposizione normativa che gli impone di osservare “nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti”, spetta, apparentemente e senza sostanziali variazioni rispetto alla disciplina abrogata, l’adempimento di tutti gli altri (si segnala, in relazione all’ampiezza dell’obbligo di sicurezza e salute dell’utilizzatore, il riferimento a quanto eventualmente stabilito in aggiunta dal ccnl) e in particolare quelli connessi alla sorveglianza sanitaria (la quale, nella vigenza della disciplina di cui all’art. 23, comma 4, del D.Lgs. n. 276/2003, era, più o meno pacificamente, attribuita all’adempimento dell’utilizzatore, così come riscontrato anche dalla circ. min. lav. n. 7/2005).

Il legislatore, tuttavia, con la consueta incoerenza, pragmaticamente ribadisce, come in passato, la deroga, o meglio, conferma l’attribuzione alle parti della facoltà di derogare al disegno normativo testé riassuntivamente schematizzato, sancendo che il contratto di somministrazione possa prevedere che gli obblighi imposti all’agenzia vengano, dall’autonomia privata, ascritti (presumibilmente dietro sconto sulla tariffa di somministrazione o altro vantaggio economico) all’adempimento dell’utilizzatore.

Così, infatti, deve intendersi la previsione del comma 4 dell’art. 35 del D.Lgs. n. 81/2015, secondo la quale “il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore”.

E l’ipotesi è tutt’altro che peregrina, giacché, se si eccettua l’informazione generica sui rischi per la salute e la sicurezza connessi all’attività dell’impresa in generale (art. 36, comma 1, lett. a) TUSIC), e la formazione base (4 ore da erogare anche in e-learning) di cui al combinato disposto dell’art. 37, comma 1, TUSIC e dell’Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011, che espressamente lo prevedeva (nota al punto 8), l’adempimento di tutti i restanti obblighi di informazione, formazione e addestramento non possono che avvenire, ragionevolmente, in conseguenza degli specifici rischi, delle particolari procedure, dell’organizzazione e delle peculiari attrezzature, impianti, dispositivi, sostanze e preparati, che sono, per natura, nella disponibilità dell’utilizzatore.

Premesso che la nota di cui al punto 8 dell’Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011, relativa alla formazione dei lavoratori somministrati, è stata modificata dal punto 12.5 dell’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, secondo il quale “la formazione dei lavoratori in caso di somministrazione di lavoro ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs.15 giugno 2015, n. 81 viene effettuata a carico del somministratore che informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale essi vengono assunti. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore”, la situazione operativamente non cambia, in quanto somministratore e utilizzatore possono sempre contrattualmente prevedere che tutta o anche solo parte della formazione, ad esempio quella specifica, vengano adempiuti non dal primo bensì dal secondo.

Va da sé, pertanto, che è la logica della normativa, prima ancora della (eventuale) convenienza economica, a spingere verso la previsione, per così dire contrattuale, con la quale attribuire tutti o gran parte degli adempimenti informativo- formativi e di addestramento all’utilizzatore in vece dell’agenzia di somministrazione.

L’OBBLIGO DI SORVEGLIANZA SANITARIA
Nella singolare triangolazione contrattuale propria della somministrazione di lavoro, di notevole importanza nella gestione del lavoratore interinale risulta la ripartizione operativa dell’obbligo di sorveglianza sanitaria.
Come tutti sanno l’obbligo di sorveglianza sanitaria discende dalla collaborazione del medico competente, con il datore di lavoro e il servizio di prevenzione e protezione (SPP), al processo di valutazione dei rischi, nei casi tassativamente previsti dalla normativa vigente così come sancito dall’art. 41 del TUSIC, siccome programmato attraverso protocolli sanitari definiti in funzione degli specifici rischi lavorativi riscontrati e in considerazione degli indirizzi scientifici più avanzati.
Alla luce di quanto sopra pare lecito domandarsi se l’agenzia di somministrazione, il suo SPP e il suo medico competente, ancorché in relazione a un’attività economica consistente nell’affittare lavoratori a utilizzatori operanti in settori produttivi di varia tipologia e natura, siano in grado, nell’adempimento dell’indelegabile obbligo di valutazione dei rischi lavorativi, di analizzare l’esposizione a pericoli che non conoscono (direttamente) e, conseguentemente, individuare ambiti di sorveglianza sanitaria obbligatoria, elaborare protocolli sanitari, istituire cartelle sanitarie e di rischio, effettuale visite mediche e rilasciare giudizi di idoneità alla mansione.
Rispondere a una simile domanda è tutt’altro che semplice ciò nondimeno è doveroso provarci.

Ragionando in termini strettamente normativi e partendo dalla premessa che, in base al richiamato art. 32, lett. d) del D.Lgs. n. 81/2015, la stipulazione del contratto di somministrazione di lavoro è vietata se l’utilizzatore non ha effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e dovendo, nel contempo, ritenere tale valutazione: conosciuta necessariamente in anticipo da parte dell’agenzia di somministrazione (siccome imprescindibile presupposto per la legittimità del contratto); non generica bensì specifica, in relazione alle mansioni oggetto della missione di lavoro (ad esempio quelle di addetto al videoterminale); e, per di più, inserita, ex art. 33, comma 1, lett. c) del medesimo decreto, in forma scritta nel contratto, è ben possibile affermare che la sorveglianza sanitaria costituisca un obbligo che può, anzi, deve essere adempiuto dall’agenzia in qualità di datore di lavoro da cui dipendono formalmente i lavoratori somministrati e, segnatamente, dal suo medico competente al quale gli stessi dovranno essere inviati entro le scadenza previste dal programma di sorveglianza sanitaria e, soprattutto, entro l’inizio della missione3.
Poiché, tuttavia, tale analisi si caratterizza come esclusivamente documentale, risultando priva, verosimilmente, della possibilità di effettuare sopralluoghi e visite agli ambienti di lavoro, il giudizio di idoneità eventualmente espresso dal medico competente dell’agenzia e la cartella sanitaria e di rischio dallo stesso istituita, potrebbero necessitare di approfondimento adattativo e aggiornamento da parte del medico competente dell’utilizzatore, il quale, giocoforza, si inserirebbe a valle del lavoro svolto dal collega, integrandolo nel caso in cui risultasse essenziale, dopo che i lavoratori somministrati gli siano stati inviati entro le scadenze previste dal protocollo sanitario e prima di essere inseriti nell’organizzazione produttiva dell’utilizzatore.

Pur non potendo, atteso il tenore tassativo della previsione di cui all’art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2015, la sorveglianza sanitaria essere oggetto di assegnazione contrattuale all’adempimento dell’utilizzatore, risulta evidente, in virtù dell’ampia formulazione con cui il legislatore, nella medesima norma, impone allo stesso di osservare “nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti”, che, nel caso in cui non se ne occupi l’agenzia, tutta la “filiera” degli adempimenti sanitari spetterà senza dubbio al soggetto sotto il cui controllo e direzione si svolge la prestazione di lavoro.

Conseguentemente il medico competente dell’utilizzatore sottoporrà, secondo il protocollo sanitario stabilito in azienda, il prestatore somministrato alla visita di idoneità alla mansione, rilascerà il relativo giudizio, istruirà la cartella sanitaria e di rischio che, alla fine della missione, da intendersi quale momento di cessazione del rapporto di lavoro (ovviamente dal lato dell’utilizzatore nello schema trilaterale proprio della somministrazione) ex art. 25, lett. e) del TUSIC, consegnerà al lavoratore.

3 Tale riflessione, non trova, ovviamente, riscontro nel CCNL per la categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro che, al punto 8 dell’art. 22, recita: “La sorveglianza sanitaria obbligatoria, ove richiesta, resta a carico dell’impresa utilizzatrice”.

INDICE
Introduzione.
Premessa
Capitolo 1: la valutazione dei rischi ed il relativo documento
Capitolo 2: le informazioni in materia di salute e sicurezza.
Capitolo 3: la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza..
Capitolo 4: l’addestramento
Capitolo 5: l’idoneità sanitaria
ALLEGATI
Scheda 1 Buona pratica per IU: inserimento nuovo lavoratore con contratto di somministrazione
Allegato 1 CCNL Allegato 1 – Modello B: MODELLO DI INFORMAZIONE SUI RISCHI PER L’INTEGRITA’ E LA SALUTE DEI LAVORATORI E DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE (CCNL 27/2/14)
Allegato 2 Variazione all’Allegato 1 – Modello B del CCNL 27/2/14: MODELLO DI INFORMAZIONE SUI RISCHI PER L’INTEGRITA’ E LA SALUTE DEI LAVORATORI E DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE
Allegato 3 Modello B/2: MODELLO DI INFORMAZIONE SUI RISCHI PER L’INTEGRITA’ E LA SALUTEDEI LAVORATORI E DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE (integrazione del modello B CCNL 27/2/14 come da BUONA PRATICA)
Allegato 4 Allegato 1 – Modello C: MODELLO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA AI SENSI DELL’ART. 22 COMMA 11 DEL CCNL PER LA CATEGORIA DELLE AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO (CCNL 27/2/14).

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