Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23.04.2019 n. 95 il DM del Ministero dell’Interno 12 aprile 2019 recante “Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del D.Lgs. 8 marzo 2006 n. 139”.

Il provvedimento che entra in vigore 180 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (quindi 20 ottobre 2019) introduce alcune modifiche al Dm 3 agosto 2015 e s.m.i. noto come Codice di prevenzione incendi che disciplina la Regola Tecnica Orizzontale (cioè applicabile per più attività).

In particolare, viene eliminato il cosiddetto “doppio binario“ per la progettazione antincendio delle attività soggette al controllo da parte dei Vigili del Fuoco, ponendo fine al periodo transitorio di applicazione volontaria del Codice di prevenzione incendi per la sola progettazione delle attività che non erano dotate di specifica regola tecnica.

Il nuovo provvedimento con l’art.2 amplia il campo di applicazione del Codice di prevenzione incendi e rende obbligatorie le norme tecniche del Codice, quindi la RTO, per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività dell’allegato I al DPR n. 151/2011 individuate dai numeri: 9; 14; da 19 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 66 (ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini); 67 (ad esclusione degli asili nido); da 69 a 71; 73; 75; 76.

Viene reso obbligatorio l’uso del Codice di prevenzione incendi per la progettazione delle attività tradizionalmente “non normate” (quindi prive di una Regola Tecnica Verticale riguardante la specifica singola attività), in sostituzione dei cd. criteri tecnici di prevenzione incendi.

Il Codice si applica obbligatoriamente a tutte le attività incluse nel campo di applicazione e non dotate di RTV “di nuova realizzazione”. Il Codice si applica agli interventi di modifica di attività esistenti, a condizione che le misure dì sicurezza antincendio esistenti nella parte di attività non interessata dall’intervento siano compatibili con gli interventi da realizzare. Per gli interventi di modifica di attività esistenti non rientranti nel caso appena descritto (cioè nel comma 3 dell’art. 2 del Codice ex DM 3.8.2015), rimane la possibilità di continuare ad applicare le specifiche norme tecniche di prevenzione incendi (ex art 5 comma 1bis del Codice) e per quanto non disciplinato dalle stesse, i criteri tecnici generali di prevenzione incendi (ex art. 15 comma 3, del D.Lgs. 139/2006), fatta salva la possibilità per il responsabile dell’attività di applicare il Codice all’intera attività.

Il Codice può essere di riferimento per le attività non soggette, sia per quelle che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti dall’allegato I del DPR 151/2011, sia per quelle non elencate nel medesimo allegato.

Restano per ora escluse (ex art. 3 del nuovo DM che introduce l’art. 2-bis al Codice) dall’obbligo del Codice e quindi possono continuare ad essere applicate le RTV attuali previste per uffici, autorimesse, scuole, alberghi, attività commerciali:

Link al Codice di prevenzione incendi nel sito nazionale dei Vigili del Fuoco
http://www.vigilfuoco.it/allegati/PI/COORD_DM_03_08_2015_Codice_Prevenzione_Incendi.pdf

Scarica il testo del DM 12.04.2019