Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 11.05.2019 la Legge n. 37 del 3.5.2019 recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea – Legge europea 2018”.

Il provvedimento introduce con l’articolo 19 alcune modifiche alla normativa vigente in materia di RAEE disciplinata dal D.Lgs. 49/2014; interviene in particolare sui seguenti punti:

  • all’art. 14 del D.lgs. n. 49/2014, che individua gli obiettivi di raccolta differenziata dei RAEE e stabilisce che il monitoraggio sul raggiungimento di tali obiettivi sia effettuato da ISPRA, viene aggiunto un periodo come segue: al fine di consentire ad ISPRA di effettuare il monitoraggio, i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i terzi che agiscono in loro nome (cioè i sistemi collettivi) trasmettono annualmente e gratuitamente all’ISPRA i dati relativi ai RAEE ricevuti presso i distributori, ricevuti presso impianti di raccolta e trattamento, oggetto di raccolta differenziata.
  • all’art. 23, comma 3 vengono soppresse le parole “oppure qualora le stesse siano avviate al trattamento al di fuori dei sistemi di cui all’articolo 8 comma 8”; quindi viene meno la disposizione in base alla quale era previsto il rimborso, a favore dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, del contributo per il finanziamento della gestione dei RAEE domestici nel caso in cui tali rifiuti fossero avviati al trattamento al di fuori dei sistemi collettivi.
  • all’articolo 28 il comma 7 viene sostituito per cui in merito alla marcatura delle AEE viene stabilito che, qualora non sia possibile a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, apporre il marchio del produttore e il simbolo sull’apparecchiatura AEE gli stessi sono apposti sull’imballaggio, sulle istruzioni per l’uso e sulla garanzia, anche se in formato digitale” dell’apparecchiatura elettrica ed elettronica.