Si segnala il Decreto Ministero Ambiente 28 dicembre 2018 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 15 del 18.01.2019) di attuazione della Direttiva 2017/2096/UE, apportante modifiche all’allegato II della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso (ELV – End-of-Life Vehicles).

In particolare, l’Allegato II della suddetta direttiva elenca le esenzioni alle restrizioni circa il contenuto di piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente imposte per i materiali e i componenti dei veicoli immessi sul mercato dopo il 1° luglio 2003.

Il nuovo testo dell’allegato II continua ad ammettere un limite di concentrazione massimo dello 0,1% in peso per materiale omogeneo di piombo, cromo esavalente e mercurio ed un limite dello 0,01% per il cadmio. Esso mantiene inoltre in vigore la possibilità di non applicare la restrizione ai pezzi di ricambio immessi sul mercato dopo il 1° luglio 2003, ma destinati ai veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2003, ad eccezione di: masse di equilibratura delle ruote, spazzole in carbonio dei motori elettrici e guarnizioni dei freni.

All’interno della lista di esenzioni di cui all’Allegato II vengono inoltre modificate alcune voci, che riportiamo in sintesi di seguito:

Metallo

Materiali componenti

Precedente versione

Nuova versione

Piombo come elemento di lega

2.c) Alluminio contenente, in peso, lo 0,4 % o meno di piombo

2.c) i). Leghe di alluminio destinate a lavorazione meccanica contenenti, in peso, lo 0,4 % o meno di piombo.

2.c) ii). Leghe di alluminio non incluse nella voce 2 c) i) contenenti, in peso, lo 0,4 % o meno di piombo.

Piombo e composti

di piombo nei componenti

5. Pile

5a). Piombo negli accumulatori dei sistemi ad alta tensione [2a] usati solo per la propulsione dei veicoli appartenenti alle categorie M1 ed N1

[Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2019 e pezzi di ricambio per tali veicoli]

5b). Piombo negli accumulatori per applicazioni non incluse nella voce 5a)

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