Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea del 28.03.2019 n. 86 serie L il regolamento UE 2019/521 della commissione del 27 marzo 2019 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento CE n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Il nuovo regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica a decorrere dal 17 ottobre 2020; le sostanze e le miscele possono comunque su base volontaria, prima del 17 ottobre 2020, essere classificate, etichettate e imballate in conformità del nuovo regolamento.

Il regolamento CLP n. 1272/2008 armonizza le disposizioni e i criteri relativi alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze, delle miscele e di taluni articoli specifici all’interno dell’Unione e tiene conto del sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals – GHS) delle Nazioni Unite.

I criteri di classificazione e le norme relative all’etichettatura del GHS sono rivisti periodicamente; la sesta e la settima edizione riveduta del GHS sono il risultato delle modifiche adottate, rispettivamente nel 2014 e nel 2016, dal comitato di esperti delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose e sul sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche.

Sulla scorta della sesta e della settima edizione riveduta del GHS è necessario modificare alcune disposizioni e alcuni criteri tecnici degli allegati I, II, III, IV, V e VI del regolamento (CE) n. 1272/2008.

In particolare, con la revisione del GHS sono state introdotte una nuova classe di pericolo per gli esplosivi desensibilizzati e una nuova categoria di pericolo, «gas piroforici», all’interno della classe di pericolo «gas infiammabili». Tra le modifiche rientra anche l’adeguamento di una serie di elementi: i criteri per le sostanze e le miscele che a contatto con l’acqua emettono gas infiammabili; i valori soglia generici; le disposizioni generali per classificare le miscele sotto forma di aerosol; il dettaglio delle definizioni e i criteri di classificazione, secondo il caso, per le classi di pericolo esplosivi, gas infiammabili, liquidi infiammabili, solidi infiammabili, tossicità acuta, corrosione/irritazione della pelle, gravi lesioni oculari/irritazione oculare, sensibilizzazione delle vie respiratorie e della pelle, mutagenicità sulle cellule germinali, cancerogenicità, tossicità per la riproduzione; tossicità specifica per organi bersaglio e pericolo in caso di aspirazione. Sono state inoltre apportate modifiche ad alcune indicazioni di pericolo e alcuni consigli di prudenza.

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