Fonte www.albonazionalegestoriambientali.it

Resa disponibile dal Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali la Circolare prot. n. 4 del 7 marzo 2019 riguardante i “Requisiti d’iscrizione di cui all’art. 10 comma 2 lettera d) del D.M. 120/2014”.

Si ricorda che tra i requisiti e condizioni per l’iscrizione all’Albo stabiliti dall’art. 10,è previsto alla lettera d) del comma 2 che i soggetti (imprese e/o enti) “non abbiano riportato condanna passata in giudicato, anche ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale e anche qualora sia intervenuta l’estinzione di ogni effetto penale della stessa o sia stato concesso il condono della pena, nei seguenti casi: 1) condanna a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell’ambiente, ivi incluse le norme a tutela della salute, le norme in materia edilizia e in materia urbanistica; 2) condanna alla reclusione per un tempo superiore ad un anno per delitti non colposi. Non si tiene conto della condanna qualora siano decorsi almeno dieci anni dalla data del passaggio in giudicato della relativa sentenza, oppure sia stata concessa la sospensione condizionale della pena e sia intervenuta l’estinzione del reato ai sensi dell’articolo 167 del codice penale oppure sia stata ottenuta la riabilitazione”.

Alcune Sezioni Regionali hanno chiesto al Comitato Nazionale quale sia la corretta applicazione dell’art. 10 comma 2 lettera d) del DM 120/2014 qualora il soggetto che abbia riportato in tempi diversi, condanne per lo stesso reato con pene, per ciascuna condanna, inferiori o uguali ad un anno e sia sottoposto alla disciplina del reato continuato. Il Comitato ha disposto che a fronte del fatto che in questo caso le pene vengono unificate in una unica, se la durata complessiva supera un anno il soggetto perde il requisito precedentemente citato e pertanto l’impresa non può richiedere l’iscrizione all’Albo.

Nel caso invece della cosiddetta “messa in prova”, non essendo ravvisabile alcuna sentenza di condanna, non ha alcun effetto sul possesso o meno del requisito morale.

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