Si informano le aziende associate che con il D.P.R. n. 146 del 16 novembre 2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 9 gennaio 2019), contenente il nuovo regolamento che disciplina i gas fluorurati ad effetto serra, viene abrogato a partire dal 24 gennaio 2019 l’obbligo per l’operatore (proprietario o persona terza appositamente delegata) di tenere i registri dei controlli/manutenzione delle apparecchiature e degli impianti contenenti 3 kg o più di gas fluorurati a effetto serra (pari o superiore a 5 tonnellate o più di Co2 equivalente) e di effettuare la comunicazione annuale ISPRA entro il 31 maggio di ogni anno.

I suddetti adempimenti istituiti dalla normativa previgente (ex articolo 16 D.P.R. n. 43/2012, dal 11.02.2013 per i registri dei controlli/manutenzione delle apparecchiature e degli impianti; dal maggio 2013 fino al maggio 2018 per la comunicazione ISPRA) con il nuovo D.P.R. n. 146/2018 sono a carico delle imprese che:

  • forniscono le apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali;
  • effettuano l’installazione delle apparecchiature e degli impianti contenenti detti gas;
  • effettuano gli interventi di controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione delle apparecchiature ed impianti contenenti gli fgas;
  • eseguono lo smantellamento delle apparecchiature ed impianti.

Rimane comunque obbligatorio, ai sensi del regolamento UE n. 517/2014 tuttora vigente, per l’operatore delle apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d’aria, delle pompe di calore mobili, nonché degli impianti fissi di protezione antincendio provvedere quanto segue:

  • evitare il rilascio intenzionale nell’atmosfera dei gas fluorurati a effetto serra;
  • prendere tutte le precauzioni necessarie a prevenire il rilascio accidentale (perdita) dei gas fluorurati a effetto serra;
  • adottare tutte le misure tecnicamente ed economicamente praticabili per minimizzare la perdita di gas fluorurati a effetto serra;
  • riparare senza indebito ritardo l’apparecchiatura nel caso in cui viene rilevata una perdita di gas fluorurati a effetto serra.

Inoltre nel caso in cui le apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d’aria, delle pompe di calore, compresi i circuiti e gli impianti fissi di protezione antincendio abbiano un quantitativo di gas:

  • pari o superiore a 5 tonnellate di Co2 equivalente (pari o superiore a 3 kg) e inferiore a 50 tonnellate di Co2 equivalente (sino a 30 kg) è previsto l’obbligo per l’operatore di dover far effettuare la verifica delle perdite con cadenza annuale. (Sono escluse dal controllo annuale le apparecchiature con impianti ermeticamente sigillati, etichettati come tali e contenenti meno di 10 tonnellate di Co2 equivalente – meno di 6 kg – di gas fluorurati a effetto serra);
  • pari o superiore a 50 tonnellate di Co2 equivalente (pari o superiore a 30 kg) e inferiore a 500 tonnellate di Co2 equivalente (sino a 300 kg) è previsto l’obbligo per l’operatore di dover far effettuare la verifica delle perdite con cadenza semestrale;
  • pari o superiore a 500 tonnellate di Co2 equivalente (pari o superiore a 300 kg) è previsto l’obbligo per l’operatore di dover far effettuare la verifica delle perdite con cadenza trimestrale.

In caso di perdita dell’apparecchiatura soggetta a controlli l’operatore deve far effettuare un ulteriore controllo delle perdite entro un mese dalla data dell’effettuazione della riparazione.

Si ricorda che le sanzioni previste ex D.Lgs. n. 26/2013 per la mancata tenuta dei registri e la mancata comunicazione annuale al Ministero dell’Ambiente sono soggette al termine prescrittivo di 5 anni, a decorrere dalla data del mancato rispetto delle disposizioni ivi previste.

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