Come noto l’art. 26-bis della Legge 132/2018 di conversione del DL 113/2018 (cosiddetto decreto sicurezza) prevede per i gestori degli impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti nuovi o esistenti l’obbligo di predisporre un Piano di emergenza interno entro il 4 marzo p.v. e di inviare al Prefetto le informazioni al fine della redazione del Piano di emergenza esterno da parte del Prefetto stesso d’intesa con le Regioni e gli Enti interessati.

Al riguardo e in attesa dell’emanazione delle previste linee guida, il Ministero Ambiente con propria nota prot. 2730 del 13 febbraio 2019 recante “Disposizioni attuative dell’art. 26-bis, inserito dalla Legge 1° dicembre 2018 n. 132 – prime indicazioni per i gestori degli impianti” ha fornito alcune indicazioni operative.

In particolare ha precisato che gli obblighi previsti dall’articolo 26-bis della legge n. 132/2018 non si applicano agli impianti soggetti alla disciplina in materia di pericolo di incidenti rilevanti ex D.Lgs. 105/2015 (direttiva Seveso).

I gestori di impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti esistenti o di nuova costruzione, che non ricadono nel campo di applicazione della suddetta disciplina ex D.Lgs. 105/2015, devono predisporre i piani di emergenza interna entro il prossimo 4 marzo ed entro la medesima data fornire al Prefetto competente per territorio ogni altro elemento utile per la predisposizione del Piano di Emergenza Esterno PEE da parte del Prefetto stesso.

Nella nota ministeriale vengono elencate, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le informazioni che i gestori sono tenuti a fornire ai prefetti per la predisposizione del PEE.

Anche la Regione del Veneto è intervenuta con una propria circolare prot. 50545 del 6 febbraio 2019 in merito agli adempimenti in oggetto, chiarendo il loro rapporto rispetto a quanto già previsto dalla vigente disciplina regionale.

La normativa regionale del Veneto in materia di rifiuti già prevede che in sede di richiesta delle autorizzazioni relative ad impianti di recupero/smaltimento dei rifiuti vada presentata un’apposita documentazione relativa al cd. “piano di sicurezza” nella quale vanno indicate le procedure da adottarsi in caso di incidente grave che si estenda al perimetro esterno dello stabilimento (ex art. 22, comma 2, lett. d), della legge regionale 21/1/2000, n. 3, ex d.G.R. 22/6/2001, n. 1579 , ex d.G.R. 26/9/2006, n. 2966 ).

La nota regionale suddetta chiarisce che il piano di sicurezza già oggetto di valutazione in sede di autorizzazione dell’impianto possa ritenersi sostitutivo ed esaustivo delle informazioni richieste dalla disciplina nazionale a condizione che sia aggiornato e risponda alla situazione attuale.

Si riporta il testo dell’articolo 26-bis “Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti”:

  • 1. I gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, hanno l’obbligo di predisporre un piano di emergenza interna allo scopo di:
    a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l’ambiente e per i beni;
    b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
    c) informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
    d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante.
  • 2. Il piano di emergenza interna è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale che lavora nell’impianto, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, ad intervalli appropriati, e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti nell’impianto e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante.
  • 3. Per gli impianti esistenti, il piano di emergenza interna di cui al comma 1 è predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  • 4. Il gestore trasmette al prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l’elaborazione del piano di emergenza esterna, di cui al comma 5.
  • 5. Per gli impianti di cui ai commi precedenti, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, il prefetto, d’intesa con le regioni e con gli enti locali interessati, predispone il piano di emergenza esterna all’impianto e ne coordina l’attuazione.
  • 6. Il piano di cui al comma 5 è predisposto allo scopo di:
    a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l’ambiente e per i beni;
    b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare mediante la cooperazione rafforzata con l’organizzazione di protezione civile negli interventi di soccorso;
    c) informare adeguatamente la popolazione, i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
    d) provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante.
  • 7. Il prefetto redige il piano di emergenza esterna entro dodici mesi dal ricevimento delle informazioni necessarie da parte del gestore, ai sensi del comma 4.
  • 8. Il piano di cui al comma 5 è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato, previa consultazione della popolazione, dal prefetto ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti negli impianti e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidenti rilevanti.
  • 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Ministro dell’interno per gli aspetti concernenti la prevenzione degli incendi, previo accordo sancito in sede di Conferenza unificata, sono stabilite le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione alla popolazione.
  • 10. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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