La Legge di Bilancio 2019 n. 145 del 30 dicembre 2018 contenente il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 62 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31.12.2018, contiene alcune importanti disposizioni in tema ambientale.

Si segnalano in particolare i seguenti punti contenuti nell’articolo 1 della suddetta Legge 145/2018:

Commi 746 e 1143 lettera a) – Inquinamento acustico
Il comma 746, integra una norma contenuta nella legge n. 13/2009 (art. 6-ter) secondo la quale “ Nell’accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell’articolo 844 del codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso”. Viene aggiunto un nuovo comma con il quale viene stabilito che per l’attuazione di tale disposizione si applicano i criteri di accettabilità del livello di rumore previsti dalla legge n. 447/1995 (Legge quadro sull’inquinamento acustico) e relative norme attuazione;

Il comma 1143, lett. a), introduce una proroga, da 12 a 30 mesi dall’entrata in vigore del D.lgs. n. 42/2017 (19.04.2017), del termine per presentare alla Regione competente l’istanza per l’inserimento nell’elenco dei tecnici competenti in acustica previsto dall’articolo 21, comma 5 del citato decreto legislativo.

Comma 802 -Plastiche monouso
Nel D.lgs. n. 152/2006 viene introdotto un nuovo articolo 226-quater relativo alle “Plastiche monouso”. Per prevenire la produzione e l’abbandono di rifiuti derivanti da prodotti di plastica monouso, favorire la raccolta differenziata ed il riciclaggio di tali rifiuti e promuovere l’utilizzo di beni di consumo ecocompatibili, viene stabilito che i produttori, su base volontaria ed in via sperimentale, dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2023

  • adottino modelli di raccolta differenziata e di riciclo di stoviglie in plastica da fonte fossile con percentuali crescenti di reintroduzione delle materie prime seconde nel ciclo produttivo;
  • producano, impieghino e avvino a compostaggio stoviglie fabbricate con biopolimeri di origine vegetale;
  • utilizzino entro il 31 dicembre 2023 biopolimeri, con particolare attenzione alle fonti di approvvigionamento nazionale, in modo massivo e in alternativa alle plastiche di fonte fossile per la produzione di stoviglie monouso.

I produttori di tali beni, inoltre, promuoveranno:
a) la raccolta delle informazioni necessarie alla messa a punto di materie prime, processi e prodotti ecocompatibili e la raccolta dei dati per la costruzione di sistemi di certificazione del ciclo di vita dei prodotti (life cycle assessment);
b) l’elaborazione di standard qualitativi per la determinazione delle caratteristiche qualitative delle materie prime e degli additivi impiegabili in fase di produzione, nonché delle prestazioni minime del prodotto durante le fasi di impiego, compreso il trasporto, lo stoccaggio e l’utilizzo;
c) lo sviluppo di tecnologie innovative per il riciclo dei prodotti in plastica monouso;
d) l’informazione sui sistemi di restituzione da parte del consumatore dei prodotti in plastica monouso usati. Dette informazioni in particolare riguarderanno i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili; il ruolo degli utenti di prodotti di plastica monouso e dei consumatori nel processo di riutilizzazione, di recupero e di riciclaggio dei prodotti di plastica monouso e dei rifiuti di imballaggio; il significato dei marchi apposti sui prodotti di plastica monouso.

Commi 751 e 752 -Pneumatici fuori uso
Per superare le criticità ambientali e sanitarie legate alla gestione degli pneumatici fuori uso (PFU) sono state apportate due modifiche all’articolo 228 (relativo agli Pneumatici fuori uso) del D.lgs. n. 152/2006, ed in particolare:
a) produttori ed importatori di pneumatici al fine di adempiere, in forma singola o associata, all’obbligo di raccolta e gestione di PFU in quantità almeno pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale devono considerare che un quantitativo di pneumatici pari in peso a cento equivale ad un quantitativo di pneumatici fuori uso pari in peso novantacinque (la nuova disposizione sostituisce i contenuti dell’art. 9, comma 4, del DM 82/2011, nel quale era stabilito un’equivalenza “cento pari a novanta”);
b) produttori ed importatori di pneumatici o le loro forme associate devono utilizzare, nei due prossimi esercizi, gli avanzi di gestione derivanti dal contributo ambientale per la gestione degli PFU (anche se siano stati fatti oggetto di specifici accordi di programma, protocolli di intesa o altri accordi ) o per la riduzione del contributo stesso.