Entro il 31 gennaio 2019 i datori di lavoro che occupano almeno 15 dipendenti computabili nella fase di computo ai fini dell’applicazione della normativa sul collocamento dei disabili – Legge 68/99 – sono tenuti a trasmettere in via telematica il prospetto informativo riguardante la situazione del personale occupato al 31.12.2018.
La comunicazione dovrà essere inoltrata esclusivamente per via telematica è ed obbligatoria solo qualora rispetto all’ultimo prospetto inviato, siano intervenuti cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota da destinare ai soggetti disabili.

Per determinare correttamente la dimensione dell’organico aziendale ai fine del presente adempimento occorre considerare le ipotesi di esclusione dal computo espressamente previste dalla Legge 68/99.
Di seguito riportiamo alcune delle ipotesi di esclusione:

  • i lavoratori assunti a norma della stessa legge 68/1999;
  • i dirigenti;
  • i lavoratori con contratto a tempo determinato fino a 6 mesi;
  • i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro;
  • i lavoratori a domicilio;
  • i lavoratori assunti per attività da svolgersi all’estero per la durata di tale attività;
  • i contratti di apprendistato;
  • i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore;
  • i soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
  • i lavoratori che aderiscono al “programma di emersione”

Le quote di riserva destinate all’assunzione di soggetti disabili – ex L.68/99 – sono le seguenti:

  • nessun lavoratore per i datori che occupano da 0 a 14 dipendenti
  • n° 1 lavoratore per i datori che occupano da 15 a 35 dipendenti
  • n° 2 lavoratori per i datori che occupano da 36 a 50 dipendenti
  • 7 % dei lavoratori occupati per i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti.

I datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti sono, inoltre, tenuti ad assumere i soggetti appartenenti
alle categorie protette ex art. 18 L. 68/99 (ovvero orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per
cause di lavoro, di guerra o di servizio; coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati) nelle seguenti misure:

  • 1% dei lavoratori occupati per i datori di lavoro che occupano più di 150 dipendenti
  • 1 lavoratore per i datori che occupano da 51 a 150 dipendenti.

I datori di lavoro dovranno inviare il prospetto informativo agli uffici del servizio provinciale competente ove presente la sede legale.

Si ricordano le sanzioni previste dall’art. 15 della legge n. 68/1999, come modificate dal D.M. del 15/12/10:

  • mancata presentazione del prospetto informativo è pari a € 635,11 più la maggiorazione di € 30,76 per ogni giorno di ritardo;
  • mancata copertura della quota di riserva è pari € 153,2, ovvero una somma pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo di € 30,64, al giorno per ogni lavoratore non occupato dal 60° giorno successivo alla data in cui è scattato l’obbligo.

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