Fonte http://www.minambiente.it/

Pubblicato sul sito del Ministero dell’Ambiente il 12/12/2018 il Comunicato stampa che segue, con il quale viene ufficializzata la soppressione del SISTRI con l’approvazione del DL Semplificazioni.

Infatti è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2018 il Decreto Legge 14.12.2018 n. 135 recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.”

L’art. 6 che si riporta integralmente contiene la soppressione del SISTRI: dal 1° gennaio 2019 sono abrogati gli obblighi di iscrizione a SISTRI e di versamento del contributo annuale. Il SISTRI dovrà essere sostituito con un nuovo sistema digitale di tracciabilità organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente. Fino alla definizione ed alla piena operatività di detto nuovo sistema le imprese dovranno continuare con gli obblighi previsti di compilazione dei documenti cartacei quali formulari, registri e Mud.
COMUNICATO MINISTERO AMBIENTE DEL 12.12.2018
“Il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti sarà 2.0 e interamente gestito dal Ministero dell’Ambiente
Roma, 12 dicembre 2018 – Il Sistri, Sistema di tracciabilità dei rifiuti speciali istituito nel 2010 e mai entrato effettivamente in funzione, sarà definitivamente soppresso a partire dal gennaio del 2019. Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri di oggi, attuando così nel Dl Semplificazioni la volontà politica espressa dal Ministro dell’Ambiente Sergio Costa già nei primi giorni del suo insediamento.
“Il Sistri è stato uno dei più grandi sprechi nella gestione dei rifiuti speciali– ha affermato Costa – un sistema mai entrato effettivamente in funzione, che però ha comportato costi sostenuti dalle imprese coinvolte e dallo Stato che hanno superato i 141 milioni di euro dal 2010 ad oggi”.
Dal 2010 al 2014 sono infatti stati fatturati 290 milioni, di cui quasi 90 pagati effettivamente. Dal 2015 al 2018: fatturati 66 milioni, pagati 51. Attualmente era in corso un affidamento da 260 milioni in 5 anni, che viene quindi sospeso cancellando il Sistri.
“Il Sistri aveva lo scopo, assolutamente condivisibile e anzi necessario, di tracciare l’intero sistema di rifiuti speciali del Paese,  ma non è mai stato operativo – ha spiegato Costa – Nel frattempo le imprese aderenti, quelle con più di 10 addetti, hanno dovuto pagare iscrizioni, adeguamenti tecnologici, aggiornamenti per i mezzi e per il personale e infilarsi in un ginepraio di norme, sanzioni, poi sospese, poi riattivate, quindi nuovamente sospese, esenzioni, eccezioni, nuovi obblighi: insomma un inferno normativo durato otto anni”.
Il sistema, introdotto nel 2010 con un contratto secretato e affidato alla società Selex di Finmeccanica, fino ad oggi non è mai entrato in funzione ma ha nel frattempo comportato costi enormi per le aziende che vi avevano aderito e per lo Stato, subentrante in caso di mancato versamento da parte delle imprese, di conseguenza per tutti i cittadini.
Nel dl Semplificazioni questo sistema viene definitivamente cancellato a partire dal primo gennaio 2019: il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti sarà invece gestito in maniera diretta dal Ministero dell’Ambiente e, fino alla sua piena operatività, i titolari soggetti alla tracciabilità dovranno continuare a usare il medesimo sistema utilizzato ora, quello cartaceo.
“Abbiamo calcolato che attualmente è assicurata la tracciabilità del 65% dei rifiuti speciali – ha dichiarato Costa – L’obiettivo è arrivare almeno al 90% risparmiando soldi e tempo per le aziende”.
Il nuovo Sistri, gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente, costerà infatti circa 3 milioni di euro l’anno. Si deve entrare in una sorta di Sistri 2.0 – ha concluso Costa – che digitalizzi l’intera tracciabilità dei rifiuti e i documenti fiscali, superando in tal modo il doppio binario cartaceo/digitale e il registro di carico e scarico”.
Art. 6 del D.L. 135 del 14 dicembre 2018
Disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti
1. Dal 1° gennaio 2019 è soppresso il sistema di controllo
della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo
188 -ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
e, conseguentemente, non sono dovuti i contributi di cui
all’articolo 14 -bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102, e all’articolo 7 del decreto del Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare 30 marzo
2016, n. 78.
2. Dal 1° gennaio 2019, sono abrogate, in particolare,
le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 16, 35, 36, 39 commi 1, 2, 2 -bis , 2 -ter
e 2 -quater , 9, 10 e 15, del decreto legislativo 3 dicembre
2010, n. 205;
b) l’articolo 11, commi 1, 2, 3, 3 -bis , 4, 5, 7, 8, 9,
9 -bis , secondo periodo, 10, 11, 12 -bis , 12 -ter , 12 -quater
e 13 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125;
c) l’articolo 14 -bis del decreto-legge 1° luglio 2009,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102. I contributi relativi all’anno 2018, compresi
quelli eventualmente versati oltre la data del 31 dicembre
2018, sono riassegnati, con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, all’apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare.
3. Dal 1° gennaio 2019, e fino alla definizione e alla
piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità dei
rifiuti organizzato e gestito direttamente dal Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, i
soggetti di cui agli articoli 188 -bis e 188 -ter del decreto
legislativo n. 152 del 2006 garantiscono la tracciabilità
dei rifiuti effettuando gli adempimenti di cui agli articoli
188, 189, 190 e 193 del medesimo decreto, nel testo previgente
alle modifiche apportate dal decreto legislativo
3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalità di
cui all’articolo 194 -bis , del decreto stesso; si applicano,
altresì, le disposizioni di cui all’articolo 258 del decreto
legislativo n. 152 del 2006, nel testo previgente alle modifiche
apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010.

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