Fonte CCIAA Verona

L’Ufficio Certificati e Vidimazioni della Camera di Commercio di Verona informa che a decorrere dal 19 novembre 2018, il servizio di Vidimazione e Bollatura di Libri/Registri/Formulari potrà avvenire esclusivamente previa prenotazione, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle 11:30. Non sono ammesse eccezioni o deroghe.

Il servizio dovrà essere prenotato online. Con ogni appuntamento, della durata di 15 minuti, è possibile per l’utente richiedere la vidimazione di massimo n. 5 libri/registri/formulari, indipendentemente dal numero di modelli L2 presentati.

Fino ad un totale di 500 pagine complessive, indipendentemente dal numero di libri/registri/formulari presentati, si procederà con la bollatura immediata.

Negli altri casi, l’utente verrà successivamente contattato per il ritiro dei libri/registri/formulari bollati.

NOTE
La vidimazione iniziale, attualmente, è prevista solo per i libri sociali obbligatori (articolo 2421 del codice civile). In particolare, si tratta dei seguenti libri e registri: libro dei soci, libro delle obbligazioni, libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti e ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo della bollatura è previsto da norme speciali. Queste scritture, pertanto, vanno numerate e bollate presso il Registro Imprese della Camera di Commercio o presso un notaio. Invece, gli altri libri contabili previsti dal codice civile (libro giornale e libro degli inventari) e quelli previsti dalle norme fiscali (registri Iva, registro beni ammortizzabili, ecc.) non devono essere vidimati. Per tali scritture contabili, l’unica formalità richiesta per il loro uso è rappresentata dalla numerazione progressiva delle pagine eseguita direttamente dal soggetto obbligato alla tenuta delle stesse. (fonte www.agenziaentrate.gov.it). Per quanto riguarda i formulari di identificazione dei rifiuti trasportati (art. 193 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), questi possono essere vidimati dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti.