Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea serie L n. 186 del 24 luglio 2018 il regolamento (UE) 2018/1039 DELLA COMMISSIONE del 23 luglio 2018.

Con tale provvedimento, in vigore dal 13 agosto u.s., viene confermato l’impiego delle sostanze rame(II) diacetato monoidrato, rame(II) carbonato diidrossi-monoidrato, cloruro di rame(II) diidrato, ossido di rame(II), solfato di rame(II) pentaidrato, chelato di rame(II) di amminoacidi idrato, chelato di rame(II) di idrolizzati proteici, chelato di rame(II) di idrato di glicina (solido) e chelato di rame(II) di idrato di glicina (liquido) come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Le sostanze in questione non possono essere utilizzate nell’acqua di abbeveraggio.

Le sostanze acetato di rame monoidrato, carbonato basico di rame monoidrato, cloruro rameico diidrato, ossido rameico, solfato rameico, pentaidrato, chelato rameico di amminoacidi idrato e chelato rameico di idrato di glicina, autorizzate ai sensi della precedenti normative ora abrogate, i composti di rame autorizzati dalle disposizioni europee oggetto di modifica e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 13 febbraio 2019 in conformità alle norme applicabili prima del 13 agosto 2018, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte esistenti.

Analogamente le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti le sostanze in questione prodotti ed etichettati prima del 13 agosto 2019 in conformità alle norme applicabili prima del 13 agosto 2018, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali da produzione alimentare. Per quelli etichettati prima del 13 agosto 2020 in conformità alle norme applicabili prima del 13 agosto 2018, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono adibiti ad alimentare animali non destinati alla produzione alimentare.

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