Resa disponibile dal Ministero dell’Ambiente la nota prot. n. 11430 del 10 settembre 2018 con la quale vengono forniti chiarimenti in merito alla disciplina cessazione qualifica rifiuto, nota come End of waste.

Il Ministero chiarisce che nel pacchetto Economia Circolare e precisamente nella direttiva UE 2018/851, che ha modificato la direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE, si prevede “la possibilità, per le autorità competenti, di rilasciare autorizzazioni End of Waste caso per caso“. Così recita, infatti, il nuovo articolo 6, paragrafo 4, della direttiva rifiuti, così come modificata dalla direttiva 2018/851:“Laddove non siano stati stabiliti criteri a livello di Unione o a livello nazionale ai sensi, rispettivamente, del paragrafo 2 o del paragrafo 3, gli Stati membri possono decidere caso per caso o adottare misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al paragrafo 1, rispecchiando, ove necessario, i requisiti di cui al paragrafo 2, lettere da a) a e), e tenendo conto dei valori limite per le sostanze inquinanti e di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute umana. Tali decisioni adottate caso per caso non devono essere notificate alla Commissione in conformità della direttiva (UE) 2015/1535.”

Poiché le caratteristiche del prodotto fertilizzante gesso da defecazione sono disciplinate a livello nazionale ai sensi del d.lgs n. 75/2010, l’autorizzazione per la produzione dei gessi da defecazione rilasciata dalla Provincia non è una autorizzazione End of waste rilasciata caso per caso, ma l’operazione è una attività di recupero di rifiuti che necessita di una autorizzazione ex art. 208 del d.lgs n. 152/06.  La Provincia deve, infatti, verificare che la procedura di recupero avvenga conformemente alla disciplina del d.lgs n. 75/2010.

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