Pubblicato sul Bollettino Regione Veneto n. 81 del 14.08.2018 la Delibera Giunta Regionale n. 1023 del 17 luglio 2018 recante “Modifica del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Veneto in materia di aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano, adeguamento terminologia, aggiornamento di riferimenti temporali ed adeguamento di alcune disposizioni relative agli scarichi. Art. 4 comma 3 delle Norme Tecniche del Piano di Tutela delle Acque approvato con DCR n. 107 del 5/11/2009 e successive modifiche e integrazioni. DGR/CR n. 22 del 13/3/2018.”

Con tale delibera viene aggiornato il PTA introducendo modifiche in tema di adeguamento terminologia, aggiornamento di riferimenti temporali ed adeguamento di alcune disposizioni relative agli scarichi.

In particolare per quanto riguarda le acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche (ex art. 34) il provvedimento prevede che in caso di scarichi in fognatura con valori superiori ai limiti della tabella di cui al punto e.3) dell’art. 34 e che sono ritenuti a rischio, in quanto possono comportare il superamento, o un rischio documentato di superamento, dei limiti allo scarico da parte dell’impianto di depurazione finale o il malfunzionamento dello stesso, possono essere introdotte nei regolamenti di fognatura delle specifiche prescrizioni, quali ad esempio l’obbligo di un pretrattamento o limiti di portata e/o in concentrazione più restrittivi. Altresì in caso di scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche in acque superficiali o sul suolo eventuali inquinanti diversi da quelli previsti dalla tabella di cui al punto e.3) dell’art. 34 devono rispettare i valori limite previsti per gli scarichi industriali dalle specifiche tabelle allegate alle Norme Tecniche di Attuazione del PTA.
Vengono ricomprese fra le acque reflue assimilate alle domestiche anche le acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari che scaricano in pubblica fognatura (art. 34, comma 1, lett. f)).

Per le acque meteoriche (art. 39) la delibera in merito all’individuazione delle sostanze pericolose o pregiudizievoli per l’ambiente, prevede per gli idrocarburi totali che il valore di riferimento sia il limite di rilevabilità se si tratta di scarico sul suolo di idrocarburi persistenti. Inoltre per gli scarichi di acque meteoriche non assoggettati alla disciplina dei comma 1 e 3 dell’art. 39 del PTA, qualora recapitanti negli strati superficiali del sottosuolo gli interventi di convogliamento e trattamento previsti al comma 5 dell’art. 39 dovranno essere realizzati entro il 31/12/2018, salvo comprovati motivi, che vanno tempestivamente sottoposti con completezza di documentazione all’Autorità competente, la quale potrà stabilire eventuali nuovi termini per l’adeguamento.

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