Facendo seguito alla nostra precedente circolare del 4 Luglio 2018 n. 94 nella quale si informava le Aziende dei primi contenuti del Decreto Legge c.d. Decreto Dignità recante disposizioni urgenti per lavoratori e imprese comunichiamo che:
il D.L. n. 87/2018 è entrato in vigore il 14 luglio 2018 a seguito della pubblicazione in G.U. n. 161 del 13 luglio 2018 e dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni.

Il decreto, per la parte relativa al rapporto di lavoro, interviene su licenziamenti, delocalizzazione, lavoro somministrato e lavoro a termine (D.L. n. 87/2018).

In particolare, per quanto riguarda il contratto a tempo determinato, vengono introdotte limitazioni al suo utilizzo:

  • è ridotto da 36 a 12 mesi il limite “ordinario”di durata massima, con la possibilità di stipulare contratti di massimo 24 mesi in presenza di specifiche condizioni;
  • sono state reintrodotte le causali per la proroga dei contratti dopo i 12 mesi;
  • è prevista la possibilità di sottoscrivere contratti a termine “sostitutivi” nei limiti temporali suddetti;
  • viene abbassato a 24 mesi il limite massimo per sommatoria tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, a esclusione delle attività stagionali, per cui non è richiesta nemmeno la causale giustificativa;
  • sono ridotte da 5 attuali a 4 le proroghe possibili nell’arco di 24 mesi;
  • viene innalzato dello 0,50 % il contributo aggiuntivo, a sostegno della occupazione, dovuto in caso di contratto a termine: l’aumento è progressivo nel senso che si aggiunge uno 0,50% ulteriore ad ogni rinnovo;
  • è innalzato a 180 giorni il termine di decadenza di impugnazione;
  • le novità introdotte sono applicabili ai contratti a tempo determinato stipulati dopo l’entrata in vigore del D.L. 87/2018 nonché alle proroghe e rinnovi riguardanti contratti in corso alla data di entrata in vigore.

Al contratto di somministrazione è applicata la disciplina del contratto a termine, a esclusione della disciplina sui limiti massimi di contingentamento e del diritto di precedenza.

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