La Legge di Bilancio 2018 ha stabilito che a far data dal 1° luglio 2018 non è più consentito effettuare pagamenti in contanti della retribuzione e/o di acconti, pena l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.

I datori di lavoro o committenti debbano pertanto corrispondere ai lavoratori o collaboratori la retribuzione o compenso che sia solo attraverso le modalità prevista dalla norma che di seguito elenchiamo:

  • bonifico sul conto identificato dal codice Iban indicato dal lavoratore;
  • strumenti di pagamento elettronico;
  • pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento.

L’obbligo si applica ai rapporti di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 c.c., indipendentemente dalla durata e dalle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa e, infine, ai contratti di lavoro stipulati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci.
Sono esclusi dall’obbligo:

  • i rapporti di lavoro instaurati con le P.A., di cui all’articolo 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001;
  • i rapporti di lavoro domestico;
  • i compensi derivanti da borse di studio, tirocini, rapporti autonomi di natura occasionale.

Ricordiamo anche che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ritiene che vi è violazione dell’obbligo:

  • quando la corresponsione delle somme avvenga con modalità diverse da quelle indicate dal Legislatore;
  • nel caso in cui, nonostante l’utilizzo dei predetti sistemi di pagamento, il versamento delle somme dovute non sia realmente effettuato, ad esempio, nel caso in cui il bonifico bancario in favore del lavoratore venga successivamente revocato ovvero l’assegno emesso venga annullato prima dell’incasso.

L’INL, con nota n. 4538/2018, ha fornito ulteriori precisazioni in materia di tracciabilità delle retribuzioni (clicca qui).

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