Si ricorda che a partire dal 5 luglio 2018 l’attribuzione ai rifiuti pericolosi del codice HP14, caratteristica di “ecotossicità” sarà effettuata con modalità diverse rispetto alle attuali, secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2017/997.

Ad oggi l’attribuzione del codice HP14 avviene secondo le modalità dell’accordo ADR (Accordo che regola il trasporto su strada di merci pericolose) previste per la classe 9 – M6 e M7 (come stabilito dall’art. 7 comma 9-ter della L. 125/2015).

Di recente, dette modalità sono state aggiornate da alcune modifiche al Reg. CLP (1272/2008), Regolamento sulla classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze pericolose. In particolare è stata modificata, con il Reg. UE 2016/1179 e vigenza dal 1° marzo u.s., la classificazione di alcuni composti ex Tabella 3.1 Allegato VI parte 3 del Regolamento CLP (inserendo il fattore moltiplicativo M=100 per la tossicità acuta per l’ambiente acquatico). Per cui dal 1° marzo 2018 anche i rifiuti contenenti detti composti possono essere diventati pericolosi per ecotossicità secondo le modalità dell’accordo ADR. Al riguardo il Ministero Ambiente con nota del 28.02.2018 prot. n. 00003222 ha fornito indicazioni operative (vedi documento allegato).

A partire dal 5 luglio 2018 l’attribuzione del codice HP14 deve avvenire secondo le indicazioni del su richiamato Reg. UE 2017/997 e non più secondo la normativa ADR.

I produttori/detentori devono rivedere le classificazioni attribuite ai propri rifiuti: anzitutto devono verificare se vi sono composti pericolosi cui sono attribuite le frasi di pericolo H420, H400, H410, H411, H412 e H413. In tal caso le concentrazioni dei composti ecotossici vanno riviste secondo le indicazioni del Reg UE 997/2017, pertanto i rifiuti devono essere oggetto di riclassificazione.

La “nuova” caratteristica di pericolo HP14 si applica ai rifiuti che:
a) contengono in concentrazione pari o superiore a 0,1% sostanze che riducono lo strato di ozono (H420) (halon, tetracloruro di carbonio, clorofluorocarburi, idroclofluorocarburi, tricloroetano, metilcloroformio, bromuro di metile, bromoclorometano, ecc.); e/o
b) contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità acuta per l’ambiente acquatico (H400) in concentrazione pari o superiore al 25%, con un valore soglia dello 0,1%; e/o
c) contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l’ambiente acquatico (H410, H411, H412), la cui somma ha concentrazione pari o superiore al 25%, con un valore soglia di 0,1% per sostanze H410 e di 1% per sostanze H411 e H412, applicando un fattore moltiplicativo di 100 per H410, di 10 per H411; e/o
d) contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l’ambiente acquatico (H410, H411, H412, H413), la cui somma ha concentrazione pari o superiore al 25%, con un valore soglia di 0,1% per sostanze H410 e di 1% per sostanze H411, H412 e H413.

Per effetto delle nuove modalità di attribuzione della caratteristica HP 14 è possibile che rifiuti attualmente classificati come pericolosi non lo siano più e viceversa che rifiuti non pericolosi possano diventare pericolosi per ecotossicità.

Di conseguenza, sul registro di carico/scarico rifiuti potranno esserci rifiuti presi in carico prima del 5 luglio 2018 con un dato codice e classificazione, in giacenza non ancora scaricati e che, dopo il 5 luglio 2018, dovranno essere scaricati/conferiti con un codice diverso o anche solo con la nuova caratteristica di pericolo HP14.

Si ritiene opportuno utilizzare, in corrispondenza dei movimenti di carico (giacenze), lo spazio delle annotazioni per mettere in evidenza le modifiche conseguenti la nuova classificazione.

Inoltre, dovrà essere verificato che i soggetti incaricati del trasporto e del trattamento/recupero/smaltimento dei rifiuti siano abilitati secondo gli eventuali nuovi codici di classificazione attribuiti.

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