Pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 98 del 28 aprile 2018 il DM 28 marzo 2018 recante la disciplina sui criteri ambientali minimi (CAM) per l’affidamento del servizio di illuminazione pubblica, in particolare per l’acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l’acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l’affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica.

l decreto entrerà in vigore 120 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta per consentire alle stazioni appaltanti di adeguare ai CAM le procedure per l’affidamento del servizio di IP. Infatti, ai sensi dell’articolo 34 del codice dei contratti pubblici, l’applicazione dei CAM è obbligatorio.

I CAM “Servizio IP” tengono conto sia della disomogeneità delle amministrazioni in termini di disponibilità di informazioni sullo stato degli impianti e di risorse economiche per eventuali interventi di riqualificazione, sia delle diverse situazioni impiantistiche in relazione al rispetto della normativa, all´aggiornamento tecnologico ed al livello di efficienza energetica. In particolare, i criteri stabiliti nel decreto trovano applicazione anche nei confronti delle Amministrazioni che svolgano in proprio, in tutto o in parte,  le attività che costituiscono il servizio IP.

I CAM “Servizio IP” si aggiungono ai CAM per l’acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l’acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l’affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica (DM 27 settembre 2017)

Si ricorda che i Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato.
I CAM sono definiti nell’ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione e sono adottati con Decreto del Ministro dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del mare.

La loro applicazione sistematica ed omogenea consente di diffondere le tecnologie ambientali e i prodotti ambientalmente preferibili e produce  un effetto leva sul mercato, inducendo gli operatori economici meno virtuosi ad adeguarsi alle nuove richieste della pubblica amministrazione.

In Italia, l’efficacia dei CAM è stata assicurata grazie all’art. 18 della L. 221/2015 e, successivamente, all’art. 34 recante “Criteri di sostenibilità energetica e ambientale” del D.lgs. 50/2016“Codice degli appalti” (modificato dal D.lgs 56/2017), che ne hanno reso obbligatoria l’applicazione da parte di tutte le stazioni appaltanti.

Questo obbligo garantisce che la politica nazionale in materia di appalti pubblici verdi sia incisiva non solo nell’obiettivo di ridurre gli impatti ambientali, ma nell’obiettivo di promuovere modelli di produzione e consumo più sostenibili, “circolari “ e nel diffondere l’occupazione “verde”.

Oltre alla valorizzazione della qualità ambientale e al rispetto dei criteri sociali, l’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi risponde anche all’esigenza della Pubblica amministrazione di razionalizzare i propri consumi, riducendone ove possibile la spesa.  Ad ora sono stati adottati CAM per 17 categorie di forniture ed affidamenti.

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