Pubblicata sul Bolletino Ufficiale della Regione Veneto n. 37 del 17.04.2018 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 379 del 26 marzo 2018 contenente la “Sospensione dell’efficacia della deliberazione di Giunta regionale n. 120 del 7 febbraio 2018. Primi indirizzi operativi per la definizione di criteri per la cessazione di qualifica di rifiuto “caso per caso”, ai sensi dell’art. 184-ter, comma 2, del d. lgs. n. 152/2006 e s.m.i.”

La Regione con tale provvedimento, stante l’indubbia delicatezza della questione, ha ritenuto opportuno, in attesa di un intervento dello Stato volto a chiarire in maniera inequivocabile la disciplina di settore, sospendere in via del tutto cautelativa l’efficacia della deliberazione di Giunta regionale n. 120 del 7 febbraio 2018 recante i primi indirizzi operativi per la cessazione di qualifica di rifiuto (End of Waste) “caso per caso”.

Si ricorda che il Consiglio di Stato con la sentenza 28 febbraio 2018, n. 1229 ha stabilito che spetta allo Stato e non alle Regioni individuare i casi e le condizioni in cui un rifiuto può essere considerato “end of waste” e quindi non più un rifiuto.
In particolare, i giudici hanno richiamato l’art. 6 della Direttiva europea 2008/98/CE (Direttiva rifiuti) in materia di end of waste in base al quale gli Stati membri, in mancanza di criteri comunitari, possono decidere, caso per caso, se un determinato rifiuto abbia cessato di essere tale.
Tale previsione – sottolineano i giudici – ha trovato recepimento in Italia con l’art. 184 ter del D.lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente) che demanda a decreti del ministero dell’Ambiente l’individuazione delle condizioni necessarie affinché un rifiuto possa cessare di essere tale.

Dall’analisi delle norme sopra richiamate, secondo i giudici, emerge che spetta esclusivamente allo Stato legiferare in materia di end of waste e non anche alle sue diramazioni quali Regioni o altri enti a ciò delegati, in quanto “la predetta valutazione non può che intervenire, ragionevolmente, se non con riferimento all’intero territorio di uno Stato membro”.
D’altra parte – sottolineano i giudici – la previsione della competenza statale su questa materia appare del tutto coerente anche con l’art. 117, comma secondo, lett. s) della Costituzione che attribuisce alla potestà legislativa esclusiva statale, la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

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