Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie C del 4 aprile 2018 n. 118 la Comunicazione della Commissione 2018/C 118/05 nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2009/142/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di apparecchi a gas.

Il provvedimento contiene l’elenco dei riferimenti delle norme armonizzate CEN applicabili agli apparecchi a gas sino al 20 aprile 2018 e il cui rispetto fa corrisponde la conformità ai requisisti essenziali di sicurezza previsti per la marcatura CE, ai sensi della Direttiva CE n. 2009/142.

Infatti, conformemente alla disposizione transitoria di cui all’articolo 44 del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE, gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio degli apparecchi disciplinati dalla direttiva 2009/142CE del Parlamento europeo e del Consiglio conformi a tale direttiva e immessi sul mercato anteriormente al 21 aprile 2018. Di conseguenza, le norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati ai sensi della direttiva 2009/142/CE, come indicato nella colonna 2 della presente comunicazione della Commissione, continuano a conferire una presunzione di conformità solo a tale direttiva e solo fino al 20 aprile 2018.

Tale presunzione di conformità ai sensi della direttiva 2009/142/CE cesserà il 21 aprile 2018; la Direttiva in questione, dal 21 aprile 2018 è stata abrogata e sostituita dal Regolamento UE del 9 marzo 2016 n. 426.

Si ricorda che detto regolamento si applica ad apparecchi e accessori; un apparecchio si considera «usato normalmente» quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: è installato correttamente e sottoposto a una regolare manutenzione conforme alle istruzioni del fabbricante; è usato nell’ambito della normale gamma di variazioni della qualità del gas e della pressione di alimentazione come stabilito dagli Stati membri nella loro comunicazione a norma dell’articolo 4, paragrafo 1; è usato per gli scopi ai quali è stato destinato o in modi ragionevolmente prevedibili.

Non si applica ad apparecchi destinati specificamente all’uso in processi industriali che si svolgono in stabilimenti industriali; all’uso su aerei e ferrovie; a scopi di ricerca per un uso temporaneo nei laboratori.

Il regolamento contiene nell’allegato I i requisiti essenziali; nell’allegato II il contenuto delle comunicazioni degli stati membri sulle condizioni di fornitura del gas; nell’allegato III la procedura di valutazione della conformità per apparecchi e accessori; nell’allegato V la dichiarazione UE di conformità. In particolare nell’allegato IV con riferimento alle iscrizioni viene precisato che:
1. Oltre al marchio CE di cui all’articolo 16, l’apparecchio o la targhetta dei dati devono recare le informazioni seguenti:
a) nome del fabbricante, denominazione commerciale o marchio registrato;
b) tipo, lotto o numero di serie dell’apparecchio o un altro elemento che ne consenta l’identificazione;
c) eventuale tipo di alimentazione elettrica;
d) marchio caratteristico della categoria dell’apparecchio;
e) pressione nominale di alimentazione per quanto concerne l’apparecchio;
f) informazioni necessarie a garantire un’installazione corretta e sicura, conforme alle caratteristiche particolari dell’apparecchio.
2. L’accessorio o la sua targhetta dei dati deve riportare, se pertinenti, le informazioni di cui al punto 1.

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