Scade il 30 aprile 2018 il versamento del contributo annuale SISTRI per tutti i soggetti obbligati all’iscrizione a SISTRI (ex art. 7 c. 2 D.M. 52/2011).

Si ricorda alle imprese associate che i soggetti iscritti a SISTRI devono versare il contributo annuale entro il 30 aprile 2018 (ex art. 7 del D.M. n. 78/2016, Testo Unico SISTRI).

Sul sito ministeriale www.sistri.it nell’applicazione “Gestione Azienda” è possibile effettuare, utilizzando il proprio dispositivo USB (chiavetta), tutte le operazioni per il pagamento del contributo:

  • determinare l’importo selezionando l’opzione Crea pratica nella sezione “Pagamenti – contributo annuale 2018”;
  • inserire gli estremi del versamento, nella sezione “Inserisci pagamento”, associando il versamento alla pratica “Rinnovo iscrizione 2018” precedentemente creata;
  • inviare l’attestazione del pagamento fatto, allegandolo attraverso la funzione apposita nella sezione “Inseriscipagamento”.

I soggetti obbligati all’iscrizione al SISTRI (ex art. 188-ter D.Lgs. 152/06 modificato dall’art. 11 D.L. 101/13) sono:

  • i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi (derivanti da attività di costruzione e demolizione e scavo, lavorazioni industriali, lavorazioni artigianali, attività commerciali, attività di servizio, attività sanitarie) che occupano più di dieci dipendenti (ex D.M. 24 aprile 2014);
  • i trasportatori di rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale (compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di detti rifiuti sul territorio nazionale o in partenza dall’Italia verso l’estero; i soggetti dell’intermodalità quali terminalisti, operatori logistici degli scali ferroviari, ecc, che detengono detti rifiuti in attesa della loro presa in carico da parte del vettore successivo es. nave, treno, gomma);
  • gli intermediari e commercianti di rifiuti speciali pericolosi e urbani pericolosi;
  • i soggetti che trattano, recuperano, smaltiscono rifiuti speciali pericolosi e rifiuti urbani pericolosi;
  • i soggetti che producono rifiuti pericolosi derivanti da attività di recupero o smaltimento di rifiuti pericolosi, definiti nuovi produttori.

Si ricorda che per quanto riguarda il trasporto in conto proprio di rifiuti pericolosi sul portale SISTRI, sotto la voce “Soggetti obbligati”, viene riportato che sono obbligate ad aderire a SISTRI solo le imprese che trasportano in conto proprio rifiuti pericolosi, iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in categoria 5 e quindi per quantità maggiori di 30 kg/litri al giorno. Pertanto le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi fino a 30 kg/litri al giorno e quindi iscritte nella categoria 2-bis dell’Albo Gestori Ambientali (ai sensi dell’art. 212, comma 8 del D.Lgs. 152/2006), non rientrano tra i soggetti obbligati a SISTRI in qualità di trasportatori. Per tali soggetti l’adesione al SISTRI può avvenire in modo volontario.

Si evidenzia inoltre che nel computo dei dipendenti devono rientrate tutti gli addetti dell’impresa, considerando tutte le unità locali, anche quelle che non producono rifiuti speciali pericolosi (ex art. 2, comma 1, lettera c), D.M. 52/2011). Vanno considerati, pertanto, con riferimento all’anno in corso, tutti i lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale; con contratto di lavoro di apprendistato o di inserimento; con contratto di lavoro “indipendente”, cioè autonomo ma con caratteristiche di continuità superiore a 30 giorni/anno.

Rientrano anche i lavoratori temporaneamente assenti per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione. I lavoratori stagionali vanno considerati come frazioni di unità lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente retribuite (in caso di frazioni si arrotonda all’intero superiore e inferiore più vicino).

Il contributo può essere versato – come l’anno scorso – secondo una delle seguenti modalità:

  • presso qualsiasi ufficio postale mediante versamento dell’importo dovuto sul conto corrente postale n. 2595427, intestato alla TESORERIA DI ROMA SUCC.LE MIN. AMBIENTE SISTRI VIA C. COLOMBO, 44 – 00147 ROMA;
  • presso gli sportelli del proprio istituto di credito mediante bonifico bancario alle coordinate IBAN: IT56L 07601 03200 000002595427, CIN: L ABI: 07601 CAB: 03200 N.CONTO: 000002595427, CODICE BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX, Beneficiario: TESOR. DI ROMA SUCC.LE MIN. AMBIENTE SISTRI VIA C. COLOMBO 44 00147 – ROMA. CODICE FISCALE: 97047140583.

Il pagamento del contributo è effettuato mediante:

  • un unico versamento comprendente l’importo complessivo dei contributi dovuti per tutte le unità locali;
  • in più versamenti distinti per ciascuna unità locale;
  • per le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti, in un unico versamento, comprendente l’importo dei contributi dovuti per la sede legale e per tutti i veicoli a motore adibiti al trasporto dei rifiuti.

Nella causale di versamento, indipendentemente dal metodo di pagamento utilizzato, occorre indicare:

  • contributo SISTRI/anno di riferimento (2018);
  • il Codice fiscale dell’Azienda;
  • il codice fascicolo ed eventuale numero progressivo di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell’avvenuta iscrizione.

L’importo del contributo (rimasto invariato rispetto all’anno scorso) ripartito per categoria dei soggetti obbligati è disponibile sul sito ministeriale del SISTRI link (clicca qui).

Come già sopra evidenziato, nell’ambito della “Gestione Azienda”, si può procedere al calcolo automatico degli importi dovuti. Per le imprese che producono sia rifiuti pericolosi che rifiuti non pericolosi e che decidano di aderire volontariamente a SISTRI per i rifiuti non pericolosi, si applica solo il contributo relativo ai rifiuti pericolosi.

La comunicazione di avvenuto pagamento deve essere trasmessa, accedendo con il proprio dispositivo USB all’applicazione “Gestione Azienda” area Pagamenti – contributi annuali indicando:

  • il numero della quietanza di pagamento rilasciata d alla Sezione della Tesoreria Provinciale presso la quale è stato effettuato il pagamento, ovvero il numero VCC-VCY della ricevuta del bollettino postale, ovvero il numero del codice riferimento operazione (CRO/TRN) del bonifico bancario ovvero, nel caso di pagamenti effettuati da pubbliche amministrazioni, i riferimenti della disposizione di pagamento;
  • l’importo del versamento;
  • il numero di pratica a cui si riferisce il versamento.

Si ricorda che fino al 31 dicembre 2018 non si applica alcuna sanzione per il mancato o errato utilizzo di SISTRI, fatta eccezione per quelle che riguardano l’omissione dell’iscrizione al sistema e il conseguente pagamento del contributo. Restano obbligatori, pena l’applicazione delle relative sanzioni, gli adempimenti cartacei (registri di carico e scarico e i formulari di trasporto).

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