Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 32/6 del 6 febbraio 2018 il “REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/172 DELLA COMMISSIONE del 28 novembre 2017 che modifica gli allegati I e V del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose” (Regolamento PIC).

Il Regolamento delegato (UE) 2018/172 del 28 novembre 2017 aggiorna gli Allegati I e V del Regolamento (UE) 649/2012, integrandoli con l’inclusione di alcune sostanze e articoli. Le modifiche verranno applicate a partire dal 1° aprile p.v.

Il Regolamento (UE) 649/2012 (PIC) attua a livello europeo la Convenzione di Rotterdam firmata l’11 settembre 1998 e al contempo ne amplia il campo di applicazione, promuovendo la cooperazione internazionale nel commercio dei prodotti chimici pericolosi attraverso lo scambio di informazioni tra Paese esportatore e Paese importatore. Sono interessate dal Reg. (UE) 649/2012 le aziende importatrici o esportatrici di sostanze, miscele o articoli da/verso Paesi al di fuori del territorio doganale dell’Unione Europea. Il Regolamento infatti norma l’import/export di determinati prodotti chimici, imponendo procedure specifiche da seguire e in alcuni casi anche vietandone l’esportazione.

L’Allegato V del suddetto regolamento contiene le sostanze, miscele ed articoli che non possono essere esportati.

L’Allegato I del Reg. (UE) 649/2012 contiene un elenco di sostanze e formulati (raggruppati in tre parti distinte dell’allegato), per cui l’esportatore europeo deve assolvere a specifici obblighi. Per tutte le sostanze elencate nella Parte 1 dell’Allegato I, è necessaria la notifica di esportazione rivolta sia all’Autorità Competente Nazionale che all’ECHA prima di poter procedere all’esportazione della sostanza/miscela.Le sostanze che sono riportate anche nella Parte 2 sono assoggettabili alla notifica PIC: anche per esse è richiesta la notifica di esportazione all’Autorità Competente Nazionale oltre che ad ECHA, e con ottenimento del Previo Informato Consenso da parte del Paese importatore. Le sostanze che compaiono nella Parte 3 sono quelle già identificate dalla Convenzione di Rotterdam, per cui è necessario ottenere il Previo Informato Consenso, oltre all’effettuiazione della notifica di esportazione. In caso di importazione è invece necessario effettuare una notifica ad ECHA per tutte le sostanze elencate in Allegato I, simile a quella richiesta per l’esportazione.

Le procedure sopra indicate sono obbligatorie anche nel caso l’import/export riguardi miscele contenenti queste sostanze in concentrazioni tali da far scattare l’obbligo di etichettatura a norma del Regolamento CLP, nonché articoli contenenti sostanze elencate nelle parti 2 o 3 dell’Allegato I in forma reattiva.

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