Resa disponibile dal Ministero dell’Ambiente la circolare del 28 febbraio 2018 prot. 3222 contenente “Chiarimenti interpretativi in tema di classificazione dei rifiuti alla luce delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/1179”.

Con tale provvedimento il Ministero fornisce alcune precisazioni riguardanti le modalità di classificazione dei rifiuti tra i cui componenti siano presenti sostanze o miscele a base di rame, in seguito all’entrata in vigore di alcune modifiche al Regolamento UE 1272/2008 CLP riguardante la classificazione delle sostanze pericolose (il Regolamento UE 2016/1179 ha modificato il Regolamento UE CLP nell’allegato VI Classificazione ed etichettatura armonizzate di talune sostanze pericolose, parte 3 TABELLE DELLE CLASSIFICAZIONI ED ETICHETTATURE ARMONIZZATE con riferimento alle due tabelle 3.1. e 3.2 di sostanze pericolose armonizzate).

In particolare viene chiarito che il fattore moltiplicativo M (da applicarsi alla concentrazione di una sostanza o miscela) è obbligatorio per la determinazione della sola tossicità acuta delle sostanze e miscele contenenti composti del rame, ma non è obbligatorio per la determinazione della tossicità cronica delle medesime sostanze e miscele.

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