Pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Veneto n. 17 del 20 febbraio 2018 la Delibera della Giunta regionale del 7 febbraio 2018 n. 120 recante i “Primi indirizzi operativi per la definizione di criteri per la cessazione di qualifica di rifiuto “caso per caso”, ai sensi dell’art. 184-ter, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.”

Con tale delibera la Regione ha fornito alle Amministrazioni provinciali e alla Città Metropolitana di Venezia che rilasciano autorizzazioni ad impianti di recupero rifiuti ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 152/2006, specifiche indicazioni di carattere tecnico e operativo “caso per caso”, utili alla definizione dei criteri per la cessazione di qualifica di rifiuto, ai sensi dell’art.184-ter del D.Lgs. 152/2006.

L’Allegato A alla delibera precisa che gli Uffici regionali costituiranno un elenco dei prodotti End Of Waste autorizzati dalle Province e dalla Città Metropolitana, comprensivo delle informazioni sui criteri di cessazione stabiliti “caso per caso”, le tipologie di rifiuto interessate e la loro origine, il trattamento di riciclaggio/recupero che produce la sostanza/oggetto, nonché lo specifico utilizzo successivo.

La delibera chiarisce che rientrano nel procedimento di autorizzazione per la definizione di tali criteri le operazioni di riciclaggio/recupero, ove i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini, in grado quindi di far venir meno lo status di rifiuto. Si tratta delle operazioni di riciclaggio e rigenerazione specificate dalle voci R2, R3, R4, R5, R6 ed R9 dell’Allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006.

I rifiuti in ingresso alle operazioni di recupero/riciclaggio, utilizzati per il procedimento di End of Waste, devono essere non pericolosi e rispettare il regolamento CE 850/2004 relativo agli inquinanti organici persistenti. L’eventuale avvio di rifiuti pericolosi al succitato processo per il riciclaggio deve essere preceduto da unalavorazione in grado di rimuovere efficacemente le sostanze pericolose, salvo il caso in cui la loro presenza non sia espressamente prevista nelle specifiche del prodotto. Le caratteristiche tecniche dei rifiuti sottoposti a operazioni di recupero dovranno potenzialmente soddisfare gli standard e le norme tecniche di riferimento del prodotto per lo specifico utilizzo. A tale riguardo, si precisa che, le operazioni di recupero/riciclaggio effettuate sui rifiuti non pericolosi dovranno garantire la rimozione o la trasformazione delle eventuali sostanze inquinanti presenti nel rifiuto nel rispetto delle pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT).

Al fine, quindi, di verificare il rispetto delle condizioni che consentono di far cessare la qualifica di rifiuto ai materiali esitanti dall’attività di recupero, secondo quanto stabilito dal comma 1 dell’art. 184-ter del d. lgs. n. 152/06 e s.m.i., il proponente è tenuto a fornire la documentazione tecnica necessaria a rispondere ai seguenti requisiti:
a) “La sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici” – devono essere dettagliati gli standard e le norme tecniche di riferimento per la materia prima che il materiale esitante dal processo di recupero andrebbe potenzialmente a sostituire, avendo cura di allegare la riproduzione ufficiale della norma tecnica di riferimento;
b) “Esiste un mercato o una domanda per tale sostanza o oggetto” – allo scopo di garantire che i materiali ottenuti con il processo di recupero siano effettivamente utilizzati in un ciclo produttivo è necessario acquisire le dichiarazioni di interesse da parte dei potenziali utilizzatori, comprensive dei quantitativi richiesti. Tali dichiarazioni dovranno essere supportate da una relazione che evidenzi la presenza di un mercato solido e regolare in grado di assorbire i prodotti di cui trattasi. Se il prodotto risponde alle forme usualmente commercializzate tale informazione potrà, se del caso, essere
conseguita nell’ambito dei listini mercuriali delle Camere di Commercio nazionali.
c) “La sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard applicabili ai prodotti” – deve essere chiaramente individuata l’attività e la lavorazione che utilizzerà il materiale “EoW”, dettagliando gli standard tecnici sia della materia prima utilizzata che il prodotto EoW va a sostituire, che della lavorazione industriale. In particolare, dovrà essere data evidenza del rispetto della norma e degli standard applicabili ai prodotti anche in fase di utilizzo del materiale “EoW”.
d) “L’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana” – dovrà essere fornita adeguata documentazione, comprensiva di certificazioni e analisi chimico-fisiche di Enti/Organismi riconosciuti, tesa a dimostrare l’assenza di impatti negativi complessivi sull’ambiente e sulla salute umana, derivanti dall’utilizzo dei prodotti di cui trattasi. Dovrà inoltre essere valutata la presenza di eventuali sostanze inquinanti o di composti in tracce nel materiale “EoW” non contemplati dalla normativa tecnica di prodotto, che possono incidere sulle emissioni (ai sensi della lett. i-septies) dell’art 5, comma 1 del TUA), in fase di utilizzo del materiale stesso.

La delibera regionale in merito alla necessità di definire quando, dopo un trattamento di riciclaggio, un oggetto o una sostanza raggiunge i criteri EoW (cessa di essere rifiuto) in via residuale e nell’impossibilità di individuare un parametro adeguato, in fase di prima applicazione degli indirizzi ministeriali, si ritiene di stabilire a livello regionale che il rispetto dei succitati criteri siano accertati per ciascun lotto prodotto e, in particolare, tale lotto cessi di essere qualificato come rifiuto, ai sensi dell’art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i, al momento dell’emissione della dichiarazione di conformità. La dimensione del lotto deve essere definita “caso per caso” nell’ambito dell’istruttoria autorizzativa e non potrà, comunque, superare i 3000 m3.

Il produttore dell’EoW è tenuto, pertanto, a produrre una dichiarazione di conformità, che deve essere conservata il tempo utile per essere resa disponibile alle autorità di controllo e, comunque, per almeno un anno dalla sua emissione. Deve inoltre conservare un campione rappresentativo del lotto per il quale è stata emessa la dichiarazione di conformità per le stesse ragioni e tempi e comunque per almeno 1 mese. La mancanza della conformità ai criteri di cessazione di qualifica di rifiuto stabiliti dall’autorizzazione comporta, per il detentore, l’obbligo di gestire il prodotto del trattamento come un rifiuto, ai sensi e per gli effetti della Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i

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