La direttiva 2013/59/EURATOM (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 13/1 del 17.1.2014) contiene disposizioni per la protezione dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti ed in particolare del Radon.

Entro lo scorso 6 febbraio, il legislatore italiano avrebbe dovuto recepirne i contenuti; nonostante ad oggi non risulti alcun schema di recepimento pubblicato, si ritiene opportuno illustrare i i punti principali inerenti il Radon, con riserva di pronto aggiornamento sulle disposizioni nazionali che attuino le indicazioni europee.

La principale novità contenuta nella direttiva 2013/59/Euratom è l’introduzione di obblighi per i Paesi Membri dell’Unione Europea per quanto riguarda la protezione dal Radon nelle abitazioni civili, oltre all’inasprimento della normativa di protezione dal radon nei luoghi di lavoro.

Infatti l’art. 74 della direttiva in esame richiede agli Stati membri di stabilire livelli di riferimento nazionali per le concentrazioni in ambienti chiusi. I livelli di riferimento per la media annua della concentrazione di attività in aria non devono essere superiori a 300 Bq/m3.
Gli Stati dovranno anche promuovere interventi volti a individuare le abitazioni che presentano concentrazioni di radon (come media annua) superiori al livello di riferimento e, se del caso, incoraggiare, con strumenti tecnici o di altro tipo, misure di riduzione della concentrazione di radon in tali abitazioni.

L’articolo 54 della direttiva disciplina il Radon nei luoghi di lavoro. Gli Stati membri stabiliscono livelli di riferimento nazionali per le concentrazioni di radon nei luoghi di lavoro. Il livello di riferimento per la media annua della concentrazione di attività aerea non deve essere superiore a 300 Bq/m3, a meno che un livello superiore non sia giustificato dalle circostanze esistenti a livello nazionale.

Gli Stati membri dispongono che le misurazioni del radon siano effettuate:
a) in luoghi di lavoro all’interno delle zone individuate conformemente all’articolo 103, paragrafo 3, situati al pianterreno o a livello interrato, tenendo conto dei parametri contenuti nel piano d’azione nazionale di cui al punto 2 dell’allegato XVIII, nonché
b) in specifiche tipologie di luoghi di lavoro identificate nel piano d’azione nazionale tenendo conto del punto 3 dell’allegato XVIII.
Nelle zone all’interno dei luoghi di lavoro in cui la concentrazione di radon (come media annua) continua a superare il livello di riferimento nazionale nonostante le azioni intraprese conformemente al principio di ottimizzazione di cui al capo III, gli Stati membri dispongono che tale situazione sia notificata conformemente all’articolo 25, paragrafo 2, e si applica l’articolo 35, paragrafo 2.

L’articolo 75 della direttiva regolamenta le Radiazioni gamma emesse da materiali da costruzione. Il livello di riferimento applicabile all’esposizione esterna in ambienti chiusi alle radiazioni gamma emesse da materiali da costruzione, in aggiunta all’esposizione esterna all’aperto, è fissato a 1 mSv all’anno.

Per i materiali da costruzione che sono stati individuati dagli Stati membri come oggetto di attenzione dal punto di vista della radioprotezione, tenendo conto dell’elenco indicativo di materiali di cui all’allegato XIII in riferimento alle radiazioni gamma emesse da tali materiali, gli Stati membri garantiscono che, prima dell’immissione sul mercato di tali materiali:
a) siano determinate le concentrazioni di attività dei radionuclidi specificati nell’allegato VIII e che
b) siano fornite su richiesta alle autorità competenti informazioni sui risultati delle misurazioni e il corrispondente indice di concentrazione di attività, nonché altri fattori pertinenti come definito nell’allegato VIII.
Per i tipi di materiali da costruzione determinati in base al paragrafo 2 che possono comportare dosi superiori al livello di riferimento, gli Stati membri decidono in merito alle misure appropriate da adottare, che possono comprendere obblighi specifici nell’ambito di norme edilizie pertinenti o restrizioni specifiche sull’uso previsto di tali materiali.

L’Art. 103 disciplina il Piano d’azione per il Radon: richiede agli Stati Membri di definire un piano d’azione nazionale che affronta i rischi di lungo termine dovuti alle esposizioni al radon nelle abitazioni, negli edifici pubblici e nei luoghi di lavoro per qualsiasi fonte di radon, sia essa il suolo, i materiali da costruzione o l’acqua in base alle considerazioni sugli aspetti individuati nell’allegato XVIII alla direttiva.

A livello mondiale, il radon è considerato il contaminante radioattivo più pericoloso negli ambienti chiusi ed è stato valutato che il 50% circa dell’esposizione media delle persone a radiazioni ionizzanti è dovuto al radon .L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), attraverso l’International Agency for Research on Cancer (Iarc), ha infatti classificato il gas radon come appartenente al gruppo 1 delle sostanze cancerogene per l’essere umano.

In Italia gli enti preposti alla misura del radon nelle abitazioni e nei luoghi chiusi sono le ARPA, a cui si può fare riferimento per adottare provvedimenti di bonifica nei casi di superamento dei limiti di legge.

Regione Veneto – Radiazioni di Origine Naturale: Il Radon
Fonte sito www.regione.veneto.it

Il radon è un gas radioattivo naturale, incolore e inodore, prodotto dal decadimento radioattivo del radio, generato a sua volta dal decadimento dell’uranio, elementi che sono presenti, in quantità variabile, ovunque nella crosta terrestre. La principale fonte di immissione di radon nell’ambiente è il suolo, insieme ad alcuni materiali di costruzione –p.es. il tufo vulcanico- e, in qualche caso, all’acqua. Il radon fuoriesce dal terreno, dai materiali da costruzione e dall’acqua: se all’aperto si disperde in atmosfera, negli ambienti chiusi si può accumulare, raggiungendo concentrazioni elevate. In queste situazioni, quando inalato per lungo tempo, il radon è pericoloso ed è considerato la seconda causa di tumore polmonare dopo il fumo di sigaretta (più propriamente sono i prodotti di decadimento del radon che determinano il rischio sanitario).

Il rischio di contrarre il tumore aumenta in proporzione con l’esposizione al gas. In Veneto si stima che ogni anno circa 300 persone contraggano cancro polmonare provocato dal radon. È possibile proteggersi dal Radon stabilendo in che modo e in che quantità si è esposti all’inquinante.

La Regione ha avviato, nel corso del tempo, numerose campagne di monitoraggio della concentrazione di gas radon presente nel territorio veneto. I monitoraggi effettuati, gli esiti degli stessi, e lo stato di avanzamento delle azioni di bonifica sono consultabili nel sito web di ARPAV all’indirizzo sotto riportato.
http:www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/agenti-fisici/radiazioni-ionizzanti/radon

Con il mese di aprile 2016 ARPAV ha eleborato l’aggiornamento della mappatura dei territori comunali del Veneto interessati dal fenomeno del gas radon, rispetto alla precedente mappatura recepita con DGR n° 79/2002. E’ qui consultabile l’aggiornamento della mappatura delle aree ad elevato potenziale di radon nel territorio veneto.

Sono qui consultabili i criteri di priorità per gli interventi di bonifica degli edifici scolastici esistenti nei Comuni interessati dal fenomeno del gas radon, cosi come elaborati da ARPAV.

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