Pubblicata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro la circolare 1/2018 dell’11 gennaio 2018 contenente “Indicazioni operative sulla corretta applicazione della disposizione di cui all’articolo 34, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 relativa allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso prevenzione incendi e di evacuazione.”

Con tale provvedimento sono fornite indicazioni operative sulla corretta applicazione della normativa relativa allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, prevenzione incendi e di evacuazione.

In breve viene precisato che nel caso il datore di lavoro, previa adeguata formazione, svolga direttamente i compiti di prevenzione incendi, evacuazione e primo soccorso, non dovrà operare in totale autonomia e dovrà dotare la propria impresa sia delle figure che delle misure citate.

In particolare gli specifici obblighi previsti dall’articolo 18 del D.Lgs. 81/2008 sono:
la designazione in base a rischi e dimensione dell’azienda (art. 43 comma 2) dei lavoratori incaricati delle varie misure per la gestione dell’emergenza (articolo 18 comma 1,b);
l’adozione delle stesse misure di prevenzione e gestione emergenza “adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva e al numero delle persone presenti (articolo 18, comma 1, lettera t)”.

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