Si ricorda che per tutti i produttori ed importatori da paesi extra europei di sostanze chimiche, il31 maggio 2018 dovranno essere registrate tutte le sostanze prodotte o importate in quantitativi compresi tra 1 e 100 tonnellate all’anno. Se le imprese non registreranno, non potranno più continuare a produrre, importare e utilizzare le sostanze né in quanto tali, né in miscele né in quanto componenti di articoli.

Quindi il 31 maggio pv. è l’ultimo termine utile; qualora la sostanza di interesse non venga registrata entro tale data, l’impresa non potrà continuare a fabbricarla e/o importarla.

Riepilogando, sono soggetti obbligati di registrazione ai sensi del REACH
imprese che fabbricano sostanze chimiche in quantitativi pari o superiori ad 1 tonn/anno;
imprese che importano sostanze chimiche in quantitativi pari o superiori ad 1 tonn/anno;
imprese che producono e/o importano articoli se contengono sostanze chimiche destinate ad essere rilasciate in normali condizioni d’uso in quantitativi pari o superiori ad 1 tonn/anno.

Se un’impresa ricade in uno dei suddetti casi, ed è quindi soggetta all’obbligo di registrare, deve tenere conto che la preparazione di un fascicolo di registrazione richiede una pianificazione, il coordinamento con altre imprese e un consistente carico di lavoro. Pertanto, occorre immediatamente verificare con l’ECHA per accertarsi se la sostanza di proprio interesse è già stata registrata da altre imprese; se è già stata registrata, seguire le indicazioni dell’ECHA per condividere con le altre imprese registranti la stessa sostanza quei dati che obbligatoriamente non devono essere duplicati; se invece non è stata registrata, avviare le attività necessarie per predisporre il fascicolo di registrazione.

E’ in programma un convegno di approfondimento su questo tema; seguirà circolare con programma e modalità di partecipazione.