Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2017 n. 293 il D.Lgs. 183 del 15.11.2017 concernente l’attuazione della Direttiva UE n. 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell’atmosfera.

L’art. 2 di tale provvedimento modifica il D.Lgs. 152/2006 Testo unico ambientale al titolo II e allegato IX della parte V, nella parte relativa agli impianti termici civili, modificando come segue gli obblighi a carico di produttore, installatore e responsabile d’esercizio e manutenzione degli impianti.

Il produttore degli impianti termici civili con potenza pari o superiore a 0,035 MW (35 KW) e inferiore a 3MW ha l’obbligo di certificare l’idoneità di ciascun impianto in merito a caratteristiche tecniche e di emissione tramite laboratori accreditati e di rilasciare per ciascun prodotto messo in commercio una specifica attestazione con le istruzioni relative all’installazione.

L’installatore durante le verifiche per il rilascio della dichiarazione di conformità ex DM 37/2008 ha l’obbligo anche di controllare e dichiarare che l’impianto termico civile con potenza pari o superiore a 0,035 MW (35 KW) e inferiore a 3MW è dotato dell’attestazione rilasciata dal produttore di conformità alle caratteristiche tecniche e rispetto dei valori limite di emissione previsti.

Infine il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico civile di potenza pari o superiore a 1 MW e inferiore a 3 MW (medio impianto termico civile) deve iscrivere l’impianto in un apposito registro autorizzativo tenuto presso ciascuna autorità competente, secondo le modalità indicate dal nuovo decreto; deve inoltre rispettare i nuovi valori limite di emissione secondo le specifiche temporalità previste, e integrare il libretto di centrale con ulteriore specifica documentazione.

I suddetti adempimenti non riguardano gli impianti termici civili di potenza pari o superiore a 1 MW e inferiore a 3 MW (medio impianto termico civile) utilizzati per il riscaldamento a gas diretto degli spazi interni dello stabilimento ai fini del miglioramento delle condizioni degli ambienti di lavoro.

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