DICHIARAZIONE IVA 2018: LE NOVITÀ DEL MODELLO

Il modello di dichiarazione annuale IVA 2018 relativo all’anno 2017 recepisce molte delle novità legislative intervenute nel corso del 2017. Breve analisi delle novità.

Il modello di dichiarazione annuale IVA 2018 relativo all’anno 2017 presenta diverse novità rispetto al modello dell’anno precedente. Oltre al debutto nel nuovo termine ordinario di presentazione fissato per quest’anno al 30 aprile 2018 (lo scorso anno il termine era ancora fissato al 28 febbraio 2017), che comporta nuove scadenze relativamente ai casi di omissione della dichiarazione nonché di presentazione tardiva della medesima (che di conseguenza va a scadere il 30 luglio 2018, essendo domenica il giorno 29), le istruzioni recepiscono molte delle novità legislative intervenute nel corso del 2017. Tra queste, per citarne alcune:

  • il nuovo adempimento della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva;
  • le modifiche alla disciplina delle compensazioni orizzontali dei crediti Iva annuali e trimestrali;
  • il debutto del nuovo regime di contabilità semplificata di cui al novellato articolo 66, Tuir;
  • l’estensione dell’ambito di applicazione dello split payment.

Frontespizio
Viene eliminato il riquadro “Sottoscrizione dell’ente o società controllante”. A seguito delle modifiche apportate all’articolo 73, comma 3, D.P.R. 633/1972 ad opera della Legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016) non è più previsto che l’ente o società controllante in una procedura di liquidazione Iva di gruppo sia tenuto a sottoscrivere la dichiarazione di ciascuna controllata.

Quadro VE
Nella sezione 4 il rigo VE38 è stato rinominato “Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 17-ter” per l’esposizione delle operazioni effettuate, oltre che nei confronti delle pubbliche amministrazioni, anche nei confronti delle società elencate nel nuovo comma 1-bis dell’articolo 17-ter (“split payment”).
Le istruzioni ricordano che le modifiche al citato articolo 17-ter apportate dal D.L. 50/2017 convertito nella L. 96/2017, si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.

Quadro VJ
Viene soppresso il rigo VJ12, dove andavano indicati gli acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti e occasionali non muniti di partita Iva, disciplinati dal comma 109, L. 311/2004. Conseguentemente i righi successivi sono stati rinumerati.
Inoltre, il rigo VJ18 è stato ridenominato “Acquisti dei soggetti di cui all’articolo 17-ter” per l’esposizione degli acquisti effettuati, oltre che dalle P.A., anche dalle società elencate nel nuovo comma 1-bis dell’articolo 17-ter (“split payment”).

Quadro VH
Il quadro VH è stato modificato prevedendone, altresì, la compilazione esclusivamente qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva (soluzione ribadita dalla risoluzione n. 104/E/2017).
Vengono inoltre apportate le seguenti ulteriori modifiche:

  • vengono introdotti i nuovi righi VH4, VH8, VH12 e VH16 per la separata indicazione delle risultanze delle liquidazioni periodiche trimestrali (conseguentemente i righi successivi sono stati rinumerati);
  • viene introdotta, a margine di ciascun rigo che va da VH1 a VH16 la colonna 3 “Subfornitori”;
  • viene introdotta, a margine dei nuovi righi VH4, VH8, VH12 e VH16, la colonna 4 “Liquidazione anticipata” da barrare da parte dei contribuenti con liquidazioni miste (mensili e trimestrali) che decidono di compensare le risultanze delle liquidazioni trimestrali con quelle dell’ultimo mese del trimestre;
  • viene soppressa la precedente colonna “Ravvedimento”.

Quadro VL
Nella sezione 3 del quadro VL sono stati soppressi:

  • il rigo VL24 “Versamenti auto UE effettuati nell’anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi” (conseguentemente i righi successivi sono stati rinumerati);
  • il rigo VL29 “Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto”;
  • il rigo VL31 “Versamenti integrativi d’imposta”;
  • il campo 2 del rigo VL28 “Crediti d’imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l’acconto – di cui ricevuti da società di gestione del risparmio” è stato sostituito con un rigo autonomo (rigo VL28), mentre il campo 1 del predetto rigo è stato sostituito con il rigo VL27.

Infine, sono stati introdotti:

  • il nuovo rigo VL29 “Versamenti auto UE relativi a cessioni effettuate nell’anno” per l’indicazione dell’ammontare complessivo dei versamenti relativi all’imposta dovuta per la prima cessione interna, avvenuta nel corso dell’anno, di autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario;
  • il nuovo rigo VL30 “Ammontare Iva periodica”, composto di tre colonne per l’indicazione, nel campo 2, dell’ammontare complessivo dell’Iva periodica dovuta, nel campo 3, del totale dei versamenti periodici e nel campo 1, del maggiore tra l’importo indicato nel campo 2 e quello indicato nel campo 3. Le informazioni evidenziate nel predetto rigo, in particolare quelle del campo 2, rappresentano il naturale collegamento con quanto precedentemente evidenziato nel corso dell’anno in sede comunicazioni telematiche dei dati delle liquidazioni periodiche.

In particolare, nel campo 2 del predetto rigo, al fine di evidenziare l’ammontare complessivo dell’Iva periodica dovuta occorre comprendervi:

  • la somma degli importi dell’Iva da versare indicati, o che avrebbero dovuto trovare indicazione, nella colonna 1 del rigo VP14 del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva relative al 2017;
  • l’importo dell’acconto dovuto indicato, o che avrebbe dovuto trovare indicazione, nel rigo VP13 del predetto modello.

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