Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 27.11.2017 la Legge europea 2017, approvata con Legge 20 Novembre 2017, n. 117 recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2017”.

Il provvedimento, in vigore dal 12 Dicembre 2017, contiene alcune modifiche alle disposizioni ambientali contenute nella parte IV e V del D.Lgs. 152/2006 Testo Unico Ambientale in ordine a disposizioni in materia di tutela delle acque, in materia di acque reflue urbane, con riferimento all’applicazione dei limiti di emissione degli scarichi idrici, in materia di emissioni industriali.

In particolare l’art. 18 della Legge 167/2017 contiene le seguenti novità:
per le emissioni in atmosfera degli impianti industriali:
viene introdotto l’obbligo per il gestore di informare tempestivamente l’Autorità competente di qualsiasi variazione delle prescrizioni autorizzative nel caso di emissioni dei COV composti organici volatili (articolo 275 del D.Lgs 152/2006)
viene introdotto l’obbligo per il gestore delle installazioni e stabilimenti che producono biossido di titanio di informare immediatamente l’Autorità competente in caso di violazione delle condizioni di autorizzazione (articolo 298-bis del D.Lgs 152/2006)

per gli impianti di incenerimento rifiuti
viene introdotto un obbligo di riesame periodico dell’autorizzazione degli impianti ad opera dell’Autorità competente (comma 3-bis, articolo 237-sexies del D.Lgs 152/2006)
viene introdotto l’obbligo per il gestore, in caso di anomalia di funzionamento dell’impianto, di informare non solo l’Autorità di controllo ma anche l’Autorità competente (articolo 237-octiesdecies del D.Lgs 152/2006)

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