Pubblicata dal Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali la circolare del 4 dicembre 2017 prot. n. 1235 contenente indicazioni per il “Trasporto intermodale di rifiuti”.

Il provvedimento chiarisce che l’impresa che esegue la parte terminale del trasporto su strada dei rifiuti, nel rispetto delle disposizioni che regolano il trasporto di cose, può essere diversa da quella che esegue la parte iniziale, a determinate condizioni.

In particolare devono essere rispettate le seguenti condizioni:
le due imprese devono risultare iscritte all’Albo nella stessa categoria;
i CER relativi ai rifiuti trasportati devono essere contemporaneamente presenti nelle iscrizioni di entrambe le imprese;
i rifiuti devono essere accompagnati dal formulario di identificazione gestito nel rispetto delle modalità stabilite dal Ministero Ambiente per il caso di trasporto di rifiuti effettuato da trasportatori diversi, ex circolare 4 agosto 1998, punto 1, lettera v)

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