Fonte Inail

Resa disponibile dall’INAIL la circolare n. 48 del 2 novembre 2017 concernente “Lavoro agile. Legge 22 maggio 2017, n. 81, articoli 18-23. Obbligo assicurativo e classificazione tariffaria, retribuzione imponibile, tutela assicurativa, tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Istruzioni operative.”

Nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2017, è stata pubblicata la legge 22 maggio 2017, n. 81 Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale, ossia il 14 giugno 2017.

Con detta circolare l’INAIL fornisce sul tema le prime indicazioni, operative per la tutela del personale dipendente del settore pubblico e privato impiegato in modalità di lavoro agile, sentiti in proposito i competenti uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L’INAIL precisa, in particolare, che l’attività svolta fuori dei locali aziendali e senza una postazione fissa comporta comunque l’estensione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

Lo svolgimento della prestazione in modalità agile non fa infatti venire meno i requisiti oggettivi (lavorazioni rischiose) e soggettivi (caratteristiche delle persone assicurate) previsti ai fini della ricorrenza dell’obbligo assicurativo. Gli infortuni occorsi mentre il lavoratore svolge la propria attività in modo flessibile, nel luogo prescelto dallo stesso lavoratore, sono dunque tutelati se causati da un rischio connesso con la prestazione lavorativa.

Allo stesso modo, sono tutelati anche gli infortuni verificatisi durante il normale percorso di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo scelto per lo svolgimento della propria attività fuori dai locali aziendali, quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità di conciliare le esigenze di vita con quelle professionali e risponda a criteri di ragionevolezza.

Per la protezione della salute e sicurezza dei lavoratori, la legge prevede che il datore di lavoro consegni al lavoratore stesso e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con periodicità almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa. Il datore di lavoro dovrà inoltre fornire al lavoratore un’adeguata informativa sul corretto utilizzo delle attrezzature eventualmente messe a disposizione nello svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile.

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