Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n. 202 serie L del 3 agosto 2017 il Regolamento del 2 agosto 2017 n. 1410 che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici.

Il provvedimento, in vigore dal 23 agosto u.s., modifica la normativa comunitaria che regolamenta la produzione dei prodotti cosmetici introducendo le seguenti tre sostanze (si tratta di fragranze allergizzanti che hanno causato il maggior numero di casi di allergie da contatto negli ultimi anni), nell’elenco di quelle vietate nei prodotti cosmetici:
sostanza 3 e 4-(4-idrossi-4-metilpentil)cicloes-3-ene-1-carbaldeide (HICC); numero CAS 51414-25-6/ 31906-04-4/; numero CE 257-187-9/ 250-863-4/
sostanza 2,6-diidrossi-4-metil-benzaldeide (atranolo); numero CAS 526-37-4
sostanza 3-cloro-2,6-diidrossi-4-metil-benzaldeide (cloratranolo); numero CAS 57074-21-2

Viene inoltre abrogata, salvo entro determinati limiti, una sostanza nell’elenco di quelle il cui uso è vietato nei prodotti cosmetici, la voce 79 dell’allegato III del regolamento:
sostanza 3 e 4-(4-idrossi-4- metilpentil)cicloes- 3-encarbaldeide (HICC); numero CAS 51414-25-6/ 31906-04-4; numero CE 257-187-9/ 250-863-4 (la cancellazione decorre dal 23 agosto 2021)

A decorrere dal 23 agosto 2019 non sono immessi sul mercato dell’Unione i prodotti cosmetici contenenti una o più delle sostanze vietate dal presente regolamento. A decorrere dal 23 agosto 2021 non sono messi a disposizione sul mercato dell’Unione i prodotti cosmetici contenenti una o più delle sostanze vietate dal presente regolamento.
Scarica regolamento 1223 del 2009

Scarica regolamento 1410 del 2017